In questo articolo analizziamo tutte le novità in merito agli obblighi per i datori di lavoro rispetto a vaccinazione e Green Pass in azienda
A poche ore dall’entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il Green Pass per accedere a ristoranti, spettacoli, musei, eventi sportivi e via dicendo, ritorna il dibattito sulla responsabilità in caso di rifiuto di vaccinarsi da parte dei lavoratori.
Una sentenza del Tribunale di Modena, in particolare, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi rifiuta il vaccino.
L’ordinanza in questione ha evidenziato che il datore di lavoro si pone “come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica di lavoratori“.
Ricordando come una direttiva dell’Unione Europea abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il tribunale di Modena ha sottolineato che, anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione.
In sostanza, per chi lavora a contatto con il pubblico oppure in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, il mancato vaccino può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.
In estrema sintesi dunque, secondo il tribunale di Modena, il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti costituzionali come quello alla salute degli altri (clienti, dipendenti, collaboratori) e con il principio di libera iniziativa economica.
D’altra parte, il datore di lavoro può anche decidere di rendere il Green Pass obbligatorio in azienda adducendo lo stesso motivo: il titolare dell’attività ha il potere e il dovere di pretendere dai dipendenti il rispetto di qualsiasi tipo di misura finalizzata a rendere il lavoro più sicuro.
Si segnala tuttavia che nell’approfondimento del 27 luglio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – esaminando la normativa appena adottata dal Governo che impone il possesso della Green Pass per l‘accesso a luoghi pubblici ed eventi – ha dichiarato che l’obbligatorietà̀ e l’imposizione diffusa è da escludersi per via dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori che vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità̀ e sulla infermità̀ per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Controlli che possono essere effettuati per le assenze soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre la facoltà̀ di verificare l’idoneità̀ alle mansioni è possibile solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Ciò̀ premesso, diversi sono i casi di aziende che, su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto dello Statuto dei Lavoratori.
Lo screening, che ha una periodicità̀ definita e il più delle volte prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca), resta comunque sempre su base volontaria.
Scrivici a info@millergroup.it se vuoi saperne di più rispetto agli obblighi per i datori di lavoro rispetto a vaccino e Green Pass in azienda.