Il nuovo anno ha portato importanti modifiche agli incentivi contributivi e fiscali per le assunzioni, influenzando direttamente i datori di lavoro che intendono arricchire i propri organici. Vediamo insieme una check list su queste agevolazioni contributive per i datori di lavoro applicabile nel 2024.
Con il nuovo anno, alcune agevolazioni consolidate sono state rimosse, tra cui l’incentivo under 36, l’esenzione totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e l’agevolazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Al loro posto, sono state introdotte nuove misure, come la super-deduzione, l’esenzione contributiva per le assunzioni di donne vittime di violenza e incentivi per i beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.
LE NUOVE AGEVOLAZIONI E I CAMBIAMENTI
- Giovani
Dal 2024, l’età dei lavoratori che possono beneficiare dell’incentivo giovani viene abbassata da meno di 36 anni a meno di 30 anni, con un limite massimo di 29 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione. L’incentivo consiste in una decontribuzione ridotta dal 100% al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo di 3.000 euro annui, distribuiti mensilmente fino a un massimo di 250 euro al mese. La durata massima dell’incentivo rimane di 36 mesi, ma viene eliminato l’ampliamento a 48 mesi per le aziende del Mezzogiorno.
Resta invariato il requisito che il lavoratore non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro durante l’intera vita lavorativa, escludendo il periodo di apprendistato professionalizzante precedente alla qualificazione. I contratti di apprendistato, lavoro intermittente, lavoro domestico e l’assunzione come dirigente sono esclusi dall’agevolazione.
Cambiano anche i limiti per ricevere l’incentivo, con l’azienda che non deve aver proceduto a licenziamenti nei 6 mesi precedenti o successivi all’assunzione agevolata.
- Donne svantaggiate
Per l’assunzione di donne svantaggiate si torna a un modello simile a quello per i giovani. La principale modifica è la riduzione della decontribuzione dal 100% al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL. Non c’è più un massimale annuo di decontribuzione, a differenza degli ultimi 3 anni in cui il massimale era di 8.000 euro.
I requisiti per le lavoratrici svantaggiate rimangono invariati: l’età, il periodo di disoccupazione e la residenza in aree svantaggiate.
La durata massima degli incentivi per i diversi tipi di contratti rimane invariata.
- Donne vittime di violenza
Nel periodo 2024-2026, i datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza possono beneficiare di un’esenzione contributiva. Questa agevolazione si estende alle donne disoccupate che ricevono aiuti dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. L’esenzione consiste nel 100% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 8.000 euro all’anno, calcolato su base mensile (666,66 euro massimo). Tale esenzione non influisce sulla futura pensione della lavoratrice.
La durata varia in base al tipo di contratto, con 24 mesi per contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi in caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.
La agevolazione rientra nei limiti del regime “de minimis” (300.000 euro per 3 esercizi finanziari).
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro
È previsto poi un incentivo per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. I tipi di contratto ammissibili includono il contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale), il contratto di apprendistato professionalizzante, il contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale, anche stagionale) e la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
L’esonero dai contributi previdenziali, della durata massima di 12 mesi, varia a seconda del tipo di contratto utilizzato. Ad esempio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, è previsto uno sgravio del 100% dei contributi, nel limite massimo di 8.000 euro annui.
L’incentivo è concesso solo ai datori di lavoro che rispettano determinati requisiti, come l’inserimento dell’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL e il possesso del DURC. Alcune limitazioni includono il divieto di licenziare il lavoratore assunto con l’incentivo nei primi 24 mesi, salvo giusta causa o giustificato motivo, e l’incentivo è soggetto ai limiti degli aiuti “de minimis”. In caso di licenziamento al di fuori delle condizioni previste, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo con sanzioni civili aggiuntive.
- Over 50
I datori di lavoro nel settore privato che assumono persone con almeno cinquant’anni di età e che sono disoccupate da almeno 12 mesi hanno un esonero contributivo del 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata dell’esonero varia a seconda del tipo di assunzione: 12 mesi per contratti a tempo determinato, 18 mesi per contratti a tempo indeterminato e 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine a indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente. È necessario che l’assunzione porti a un incremento occupazionale netto, e il beneficio può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, purché nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Persone con disabilità
Nonostante non siano obbligati per legge a farlo, i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, ricevono incentivi economici basati sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali. L’entità dell’incentivo varia in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. Gli incentivi dipendono anche dal tipo di contratto utilizzato. Per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo può essere del 70% o del 35% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 36 mesi, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa. Nel caso di assunzioni di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo può essere del 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 60 mesi. Per i contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi, le stesse regole si applicano con periodi di incentivo più lunghi.
- Incremento occupazionale e Superdeduzione
Questo incentivo fiscale è previsto per il solo anno 2024 in relazione alle nuove assunzioni effettuate. L’agevolazione riguarda esclusivamente le imprese (incluse le imprese familiari e le società di persone) e gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo. L’agevolazione del 20% sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione si applica solo ai datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per l’intero periodo d’imposta 2023.
Per beneficiare dell’incentivo, sono richiesti due requisiti principali:
- Incremento occupazionale nel 2024, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta 2024 superiore a quelli mediamente occupati nel 2023. Ciò include anche la verifica coinvolgendo società controllate e collegate.
- Aumento del costo del lavoro nel 2024.
È prevista un’ulteriore maggiorazione del 10% nel caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come: lavoratori svantaggiati, donne con almeno due figli minori di 18 anni, donne senza lavoro retribuito per almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti UE, donne vittime di violenza, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, lavoratori in Regioni con PIL inferiore alla media EU27 e tasso di occupazione basso, ex percettori di Reddito di cittadinanza senza requisiti per l’Assegno di inclusione.
La maggiorazione del 20% si applica al minor importo tra il costo dei neo assunti nel 2024 e l’incremento complessivo del costo del personale dipendente rispetto all’esercizio 2023.
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti scrivi ad Alessio Ferrario | Partner & Consulente del lavoro di Miller Group, alessio.ferrario@millergroup.it oppure chiama il 02.36762490