La liquidazione mensile del TFR in busta paga continua a generare dubbi e interpretazioni discordanti, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità del datore di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha chiarito in modo definitivo alcuni aspetti chiave, evidenziando le conseguenze contributive, giuridiche e fiscali di questa prassi, spesso adottata al di fuori delle eccezioni normative.
Cos’è il TFR e come funziona l’anticipo legittimo
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita, spettante a tutti i lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 2120 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore può richiederne un anticipo solo in presenza di condizioni specifiche:
- almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
- annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti
- massimo il 70% del TFR maturato
- motivazioni legate a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, all’acquisto della prima casa per sé o per i figli, a spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua oppure a spese durante i congedi per maternità
Al di fuori di questi casi, eventuali anticipi devono essere previsti da contrattazione collettiva o patti individuali, senza mai configurare un’erogazione sistematica mensile.
TFR in busta paga: i chiarimenti dell’INL
Con la nota 616/2025, l’INL ha ribadito che l’erogazione mensile del TFR in busta paga fa venir meno la natura di retribuzione differita, trasformando tale somma in retribuzione ordinaria. Questo comporta l’assoggettamento pieno alla contribuzione INPS e l’obbligo di accantonamento delle quote illegittimamente anticipate.
Il personale ispettivo può adottare provvedimenti vincolanti che impongano al datore di lavoro il ripristino della regolarità, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.
Implicazioni fiscali della liquidazione mensile del TFR
Un altro aspetto cruciale riguarda il trattamento fiscale del TFR. Ai sensi dell’art. 17 del TUIR, il TFR gode di un regime di imposizione separata.
L’erogazione mensile, però, annulla tale beneficio, facendo rientrare la somma tra i redditi da lavoro dipendente ordinari, con possibile aggravio fiscale per il lavoratore.
Contributi e Fondo Tesoreria INPS: obblighi per le imprese
Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, che ne garantisce l’indisponibilità fino alla cessazione del rapporto o nei casi previsti dalla legge.
La liquidazione mensile non è compatibile con questa logica, alterando il principio della destinazione previdenziale del trattamento.
Anticipo indebito del TFR: rischi e sanzioni per il datore di lavoro
Il riconoscimento sistematico del TFR in busta paga senza una base contrattuale valida può essere considerato un anticipo indebito, con conseguenze rilevanti per l’azienda:
- obbligo di accantonamento retroattivo;
- recupero dei contributi INPS non versati correttamente;
- perdita del beneficio fiscale per il dipendente;
- contestazioni ispettive e provvedimenti di disposizione.
Le previsioni della contrattazione collettiva e gli accordi individuali
La normativa consente margini di flessibilità solo attraverso la contrattazione collettiva o accordi individuali che stabiliscano anticipazioni in modo puntuale. Tuttavia, non è ammessa la previsione automatica e generalizzata della quota mensile, pena la trasformazione del TFR in ordinaria retribuzione.
Come gestire correttamente il TFR in busta paga
La gestione del TFR in busta paga richiede grande attenzione da parte dei datori di lavoro. Qualsiasi erogazione non conforme alle disposizioni legislative può comportare costi aggiuntivi e contestazioni.
Il nostro consiglio è di verificare sempre la correttezza delle prassi aziendali con il supporto di consulenti esperti e di aggiornare la contrattualistica in linea con le più recenti indicazioni dell’INL.
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