Come effettuare la scelta corretta del D.P.I.

Con la sigla D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da una persona allo scopo di proteggersi contro i rischi per la salute, come definito dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs.475/1992 e recentemente modificato dal D.lgs. 17/2019.

Il D.lgs. 81/2008, oltre a dare la definizione vera e propria di D.P.I., ne indica e stabilisce con l’art. 75, il cosiddetto “principio di sussidiarietà d’uso”, sia rispetto a quelle che sono identificate come misure oggettive di prevenzione (ovvero le misure di prevenzione propriamente di tipo tecnico), sia rispetto alle misure di protezione collettiva e all’ambiente di lavoro in cui dovranno essere utilizzati i Dispositivi di Protezione individuale.

Risulta quindi chiaro che il primo passo per poter scegliere sia la tipologia, che la categoria dei dispositivi di protezione, è quello di effettuare una corretta valutazione di tutti i rischi aziendali come previsto dall’art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e in capo come obbligo al Datore di lavoro aziendale.

In seguito a tale analisi sarà possibile procedere con la scelta dei D.P.I. più idonei a proteggere i lavoratori in relazione al rischio a cui saranno esposti durante le attività lavorative.

Tale analisi è derivante dal calcolo di ogni singolo rischio presente in azienda, riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali (DVR),

Categorie di D.P.I.

È importante, a questo punto identificare su quale categoria dovrà ricadere la scelta del Datore di lavoro. I D.P.I. sono suddivisibi in tre categorie ben distinte in base al grado di protezione che i dispositivi possono offrire:

  • Categoria I – DPI semplici che proteggono da rischi minimi e la cui efficacia può essere giudicata direttamente dall’utilizzatore. Fra questi figurano ad esempio occhiali da sole e guanti per lavori di piccolo giardinaggio.
  • Categoria II – Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
    Fra questi figurano ad esempio gli occhiali di protezione, del piede e anti-taglio e i caschi.
  • Categoria III – DPI finalizzati a proteggere contro pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, e dei quali l’utilizzatore non può riconoscere in tempo gli effetti immediati (es. DPI finalizzati a proteggere da fattori chimici e biologici, cadute dall’alto, ambienti freddi o scariche elettriche).

Adeguatezza del Dispositivo

Altro fattore molto importante per la scelta del giusto Dispositivo di protezione individuale riguarda l’adeguatezza che lo stesso dovrà avere in relazione all’esposizione, alla tipologia e alla gravità del rischio a cui è esposto il lavoratore.

Come già precedentemente citato, in questa fase, una corretta valutazione dei rischi risulta importante per l’identificazione del corretto dispositivo con cui dotare il lavoratore, ricordando che la legislazione non obbliga necessariamente il datore di lavoro a scegliere il “meglio” esistente sul mercato “best available technology” ma ciò che conta è il rispetto dei parametri di adeguatezza intrinseca, ergonomia e adattabilità come indicato dal D.lgs. 81/2008.

Efficienza del D.P.I.

Le indicazioni della normativa vigente specificano chiaramente che non è sufficiente dotare il Lavoratore dell’idoneo Dispositivo di Protezione Individuale, ma è anche necessario che si preoccupi del mantenimento dell’efficienza dello stesso.

Con l’articolo 77, comma 4 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro è obbligato a mantenere costantemente nel tempo le caratteristiche specifiche dei DPI (quali ad esempio, l’impermeabilità, la fluorescenza, la resistenza alla Perforazione, la resistenza all’urto, ecc.) e ciò deve valere anche per gli indumenti di lavoro che possono assumere le caratteristiche necessarie per rientrare nella definizione di Dispositivo di Protezione Individuale.

A tale scopo il Datore di Lavoro dovrà altresì preoccuparsi non solo di dotare i lavoratori degli idonei D.P.I., ma dovrà anche preoccuparsi di mantenerli in buono stato di conservazione, di pulizia e di funzionalità.

Obbligo di vigilanza sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

Per quanto riguarda l’obbligo di vigilanza, la giurisprudenza è univocamente orientata nel ritenere che il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere ad una continua e persistente sorveglianza sull’operato dei propri lavoratori, allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, e di evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti.

Questo principio è stato oggetto di un’esplicita previsione normativa sia in tema di attrezzature di lavoro, sia in tema di DPI, risolventesi nell’imporre al datore di lavoro la responsabilità relativa al loro “corretto utilizzo e mantenimento in efficienza”.

Dunque, non è sufficiente che i DPI vengano messi a disposizione dei lavoratori, ma grava altresì sul datore di lavoro il contestuale obbligo di vigilare sul loro corretto e costante mantenimento in efficienza (per esempio come specificato da una delle ultime sentenze di Cassazione Penale sez. IV, 20 dicembre 2018, n.57706) fino a impedire l’utilizzo di quelli che, per qualsiasi causa, siano pericolosi per il l’incolumità del lavoratore (Sentenza di Cassazione Penale, sez. III, 27 gennaio 1999, Celino)

Possibili sanzioni relative ai Dispositivi di Protezione

  • per il datore di lavoro o il dirigente che non provvede a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente, l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • per il datore di lavoro o il dirigente che non richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • per i Lavoratori che non osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e che non provvede a utilizzare e munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente, l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro.

Per avere maggiori informazioni sul corretto utilizzo dei DPI e tematiche relative alla sicurezza sul lavoro potete scrivere a carlotta.tronconi@millergroup.it

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