Contributo addizionale Naspi: come e quando pagarlo

L’Inps ha emanato, con la circolare n.121/2019, le istruzioni per il versamento dell’incremento del contributo addizionale Naspi, richiesto alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine.

Il contributo da versare è nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il contributo aggiuntivo si applica oltre che al rinnovo del rapporto di lavoro a termine, anche a quello del contratto di somministrazione di lavoro a termine e va ad aggiungersi al contributo addizionale “ordinario” dell’1,40%, dovuto dal 2013, per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (articolo 2, comma 28, del decreto legislativo 92/2012).

Tale maggiorazione però non è dovuta in caso di proroga di un contratto a termine.

Ciò in quanto, il rapporto sottostante alla proroga, fa parte dell’iniziale rapporto di lavoro, mentre il rinnovo è un ulteriore contratto stipulato ex novo tra le parti e soggiace, se non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, alla regola dello “stop & go”.

Dopo più di un anno dall’entrata in vigore del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), che ne prevedeva l’istituzione, l’INPS ha dunque provveduto ad emanare le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’incremento del contributo addizionale richiesto alle aziende, in caso di rinnovo di rapporto di lavoro a termine.

Come calcolare il contributo addizionale

L’incremento al contributo addizionale dell’1,40% non è fisso (sempre lo 0,50%) ma va calcolato moltiplicando lo 0,50% al numero dei rinnovi effettuati.

Difatti, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2018, la maggiorazione contributiva è da considerarsi crescente ad ogni rinnovo, andando così a prevedere un aumento contributivo continuo ad ogni ulteriore contratto a termine che l’azienda intende instaurare con un determinato lavoratore.

In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell’ultimo contratto a termine, lo 0,50%.

Il contributo maggiorato è previsto anche in caso di somministrazione a termine e l’incremento potrà avvenire anche dalla sommatoria di quest’ultimo rapporto con un ordinario contratto a tempo determinato.

Per meglio comprendere la portata della norma, riportiamo un semplice esempio:

Il lavoratore ha prestato per l’azienda rapporti diretti a tempo determinato e rapporti in somministrazione per il tramite di una Agenzia per il lavoro

1° rapporto in somministrazione a termine: 1,40%

2° contratto a tempo determinato: 1,90% (1,40% + 0,50%) 1° rinnovo

3° contratto a tempo determinato: 2,40% (1,90% + 0,50%) 2° rinnovo

4° rapporto in somministrazione a termine: 2,90% (2,40% + 0,50%) 3° rinnovo

5° contratto a tempo determinato: 3,40% (2,90% + 0,50%) 4° rinnovo

Decorrenza del contributo e campo di applicazione

L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018.

Viene specificato dall’INPS che, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si deve tener conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018.

Non viene applicato il contributo addizionale dello 0,50%, tra gli altri, ai seguenti lavoratori assunti con contratti a tempo determinato o somministrazione a termine:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ma esclusivamente qualora dette attività stagionali siano previste dal D.P.R. n. 1525/1963. Le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva dovranno sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata (1,40 e 0,50% crescente);
  • apprendisti.

La restituzione del contributo

La normativa, istitutiva del contributo addizionale (articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012), ne prevede la totale restituzione, nel caso in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Si precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Medesimo effetto restitutorio si ha nel caso in cui l’azienda decida, entro i 6 mesi successivi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, di riassumere il lavoratore con un rapporto a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, la restituzione avviene, sempre decorso il periodo di prova, detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Versamento del contributo

L’Inps con messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha chiarito che “il termine di esposizione del contributo NASpI maggiorato del 50%, relativo al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018) e agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019 (versamento entro il 16 novembre 2019).”

In sintesi il termine di versamento del contributo addizionale Naspi maggiorato è stato spostato da agosto a ottobre 2019, ci sarà dunque più tempo per il suo adempimento.

Per saperne di più e conoscere nel dettaglio le istruzioni operative, scrivici a diego.albergoni@millergroup.it

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