Decreto aiuti, bonus sociale e oneri di sistema in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti

Decreto Aiuti: scopriamo la mappa delle novità

Nella seduta del 14 luglio 2022, il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 80/2022, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Vediamo quali sono le principali disposizioni.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Bonus sociale energia elettrica e gas

L’articolo 1 conferma il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas anche per il trimestre 1° luglio – 30 settembre 2022.

Si stabilisce che, per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’Arera andrà a rideterminare l’ammontare dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia elettrica, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per il 2022, con l’obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell’anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci.

Si chiarisce che, per il primo trimestre del 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022), il valore soglia dell’ISEE da tenere a riferimento per l’accesso ai bonus resta fissato a 8.265 (limite previsto dall’art. 1, comma 508, della legge n. 234/2021) e non è elevato a 12.000 (limite stabilito per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 dall’art. 6 del D.L. n. 21/2022, convertito dalla legge 51/2022).

In caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa durante l’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1.1.2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente.

Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione andrà effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro 3 mesi dall’emissione della fattura medesima.

 

Azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’art. 1-ter prevede l’azzeramento, per il terzo trimestre 2022 (1° luglio – 30 settembre 2022), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:

  • utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Con il comma 1, articolo 1-quater, che riproduce l’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 80/2022, assoggetta all’aliquota IVA del 5% anche le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Il comma 3, invece, affida ad ARERA il compito di ridurre le aliquote degli oneri generali di sistema per il settore del gas, con riferimento al terzo trimestre 2022, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel II° trimestre del 2022. L’onere per mantenere per il III° trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel secondo trimestre 2022 è quantificato in 292 milioni di euro per il 2022.

Al comma 5 si prevede, per gli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi annuali, un’ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema di gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro.

 

Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas

Viene confermato, con alcune novità, il rafforzamento dei crediti di imposta in favore delle imprese gasivore e non e non energivore, nello specifico:

  • l’ 2, comma 1, aumenta dal 20% al 25% l’aliquota del credito di imposta previsto dall’art. 4 del D.L. n. 21/2022 a favore delle imprese non gasivore. Questo bonus è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel II° trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
  • l’art. 2, comma 2, aumenta dal 20% al 25% l’aliquota del credito di imposta previsto dall’art. 5 del D.L. n. 17/2022 a favore le imprese gasivore. Tale bonus viene riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel II° trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al I° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al I° trimestre 2019;
  • l’art. 2, comma 3, aumenta dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art. 3, c. 1, D.L. n. 21/2022 a favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 16,5 kW. Questo bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del II° trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del I° trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel I° trimestre 2019.

Con il comma 3-ter viene vincolata la fruizione dei crediti di imposta al regime “de minimis”. Il comma 3-bis introduce poi una semplificazione per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 16,5 kW e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore di cui, rispettivamente, agli art. 3 e 4 del D.L. n. 21/2022. In particolare, viene disposto che qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022. L’ARERA andrà a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

L’articolo 3 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 tonnellate un credito di imposta del 28% sulla spesa sostenuta, nel I° trimestre del 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.

Il comma 5 prevede l’abrogazione del credito di imposta istituito dall’art. 17, D.L. n. 21/2022.

 

Semplificazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

Sono molte le disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico con l’articolo 6:

  • vengono attribuite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (co. 1, lettera a), punto 1);
  • viene modificata la lettera a) del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW (co. 1, lettera a), punto 2.1). Ai sensi dell’art. 57, comma 2, detta disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 30 del D.L. n. 77/2021, relativo agli interventi di costruzione di impianti a fonti rinnovabili realizzati in aree contermini, nell’ambito del cui procedimento autorizzatorio il Ministero della cultura si esprime con parere obbligatorio e non vincolante;
  • viene esteso anche agli impianti di produzione di biometanola disposizione della lettera c-ter), del comma 8 dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 che qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale (comma 1, lettera a), punto 2.2);
  • viene ampliato il perimetro delle aree considerate idonee ope legis per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Con la disposizione viene aggiunto all’elenco le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n. 42/2004) né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure dell’art. 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico) del medesimo Codice. Viene precisato che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 km per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (comma 1, lettera a), punto 2.3);
  • le procedure autorizzative semplificatepreviste per aree idonee dal D.Lgs. 199/2021 vengono estese, se ricadenti in tali aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (comma 1, lettera b);
  • si assegna alla competente Direzione generale del ministero della Cultura il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti (comma 2);
  • si introduce una facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici. Nello specifico, si prevede che, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

All’articolo 7, inoltre:

  • si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
  • si dispone che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
  • si specifica che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
  • si specifica che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
  • si specifica che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies).

L’articolo 7-bis, invece, attraverso una modifica al Testo unico dell’Edilizia (art. 15, comma 2), proroga fino a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire, il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

 

PROROGA SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI

L’art. 14, comma 1, lettera a) prevede che limitatamente agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ex art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000), il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché 30.6.2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Nel computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

 

Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

Con l’art. 14, co. 1, lettera b), modificato nell’iter di conversione, è riscritta la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020. Nello specifico, secondo la formulazione finale della disposizione, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del D.lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Per le banche, quindi, è possibile cedere il credito a favore di tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti.

Con il comma 1-bis si specifica che le nuove norme si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’AdE prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Ai sensi del comma 3, art. 57, l’operatività delle disposizioni decorre dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’AdE dal 1° maggio 2022.

 

Nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Con il comma 1-ter dell’art. 14 modifica gli art. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) in materia di definizione di ristrutturazione edilizia. In particolare, viene estesa la necessità del permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c) e d), D.Lgs. n. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Garanzie Sace e del Fondo PMI

Per migliorare la liquidità delle imprese si prevede il rilascio di garanzie da parte di SACE e del Fondo PMI.

Nello specifico l’art. 15 autorizza SACE a concedere, fino al 31.12.2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma (inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale) alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi (la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea).

La percentuale di copertura della garanzia copre il 70, 80 o il 90% dell’importo del finanziamento, a seconda del fatturato dell’impresa e del numero di dipendenti.

L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Riguardo al Fondo PMI, l’art. 16 prevede la possibilità che il Fondo rilasci (previa approvazione da parte della Commissione Europea), per i finanziamenti concessi successivamente al 18.5.2022 (data di entrata del decreto Aiuti) e fino al 31.12.2022, garanzia:

  • nella misura massima 90% in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

L’art. 17 detta invece la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, per la cui effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. La garanzia potrà avere una durata massima di 20 anni e potrà essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Potranno essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

 

Rateizzazione degli importi iscritti a ruoli

L’art. 15-bis modifica la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle esattoriali di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In particolare, con il comma 1:

  • viene innalzato a 120.000 € (in luogo di 60.000 €) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà. Tale soglia si riferisce a ciascuna richiesta;
  • viene innalzato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della riscossione;
  • viene stabilito che se si concretizza la decadenza, il carico non può essere rinnovato.

Il comma 2 puntualizza che l’applicazione delle nuove disposizioni trova applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Al comma 3, invece, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

 

Contributi a fondo perduto

L’art. 18 prevede per il 2022 l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che negli ultimi 2 anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale e che:

  • nell’ultimo trimestre precedente al 18.5.2022 (data di entrata del decreto Aiuti), hanno subito un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021);
  • nel corso dell’ultimo trimestre precedente al 18.5.2022, hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’importo del contributo (che non può essere superiore a 400.000 € per beneficiario ed è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework crisi Ucraina-Russia) è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di €;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di €.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Se la dotazione finanziaria non sarà sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

Sarà un decreto del ministro dello Sviluppo economico a definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

 

Compensazione crediti PA

L’art. 20-ter, interviene sull’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1972, modificando la disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA. Lo fa introducendo la possibilità di compensazione anche ai crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali.

Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30.09.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del II° anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per procedere alla compensazione sarà necessario che il credito vantato verso la PA sia certificato dall’amministrazione interessata.

 

Credito di imposta beni immateriali 4.0

L’art. 20 eleva dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.6.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

 

Credito d’imposta formazione 4.0

L’art. 21 rimodula la misura del bonus formazione 4.0: nello specifico, l’aliquota del credito d’imposta è elevata dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022, che non sussistano i requisiti richiesti per maggiorare le aliquote, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

 

FONDO IPCEI

L’art. 24 incrementa la dotazione del fondo IPCEI di 150 milioni per il 2022, di 200 milioni per il 2023 e di 150 milioni per il 2024.

 

Attrazione degli investimenti esteri

L’art. 25 dispone l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2022, finalizzato a favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia.

È prevista anche la creazione, in via sperimentale, di uno “sportello unico” che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.

 

Voucher fiere

L’art. 25-bis introduce un buono del valore massimo di 10.000 € a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 31.12.2022.

Il voucher, concesso in regime “de minimis”, sarà valido fino al 30.11.2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

È demandato ad un decreto direttoriale del Mise la definizione delle disposizioni attuative. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 34 milioni per il 2022.

 

Misure a favore di imprese esportatrici

L’art. 29 prevede, fino al 31.12.2022 e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, che le disponibilità del Fondo Simest 394/1981 per l’internazionalizzazione possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

Le condizioni e modalità saranno stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.

 

Semplificazioni per investimenti strategici

L’art. 30 attribuisce al Mise il potere di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell’amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.

L’esercizio dei poteri sostitutivi può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Nel caso in cui il Mise non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell’individuazione dell’amministrazione, dell’ente, dell’organo o dell’ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

 

Credito di imposta società benefit

L’art. 52-bis estende il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit di cui all’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, con l’eliminazione del riferimento all’anno 2021. Si dispone inoltre che le somme in conto residui di cui all’articolo 38-ter possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per il 2022.

 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

L’art. 2-bis attribuisce, per il 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un’indennità una tantum pari a 550 €. L’indennità:

  • può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • sarà erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Bonus 200 euro

Gli articolo 31 e 32 prevedono l’erogazione di una indennità una tantum pari a 200 € in favore di:

  • lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni che hanno beneficiato, per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022);
  • titolari di trattamenti pensionistici, con decorrenza entro il 30.06.2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 € e residenti in Italia;
  • lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
  • coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL;
  • beneficiari nel 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 € per il 2021;
  • lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19;
  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 € nel 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA attiva;
  • percettori del reddito di cittadinanza.

 

Indennità una tantum per lavoratori autonomi

L’art. 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni, ai fini della concessione, per il 2022, di un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Sarà un decreto interministeriale a definire i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità.

 

Reddito di cittadinanza

L’art. 34-bis apporta modifiche in materia di condizioni per l’accesso e il mantenimento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

In particolare, con il nuovo comma 9-ter dell’art. 4, D.L. n. 4/2019 è stabilito che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati.

L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari deve essere comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza del beneficio nel caso di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Buoni pasto

L’art. 26-bis apporta modifiche alla disciplina inerente i buoni pasto sostitutivi del servizio mense. In particolare, si prevede che, fino al 31.12.2022, per le nuove procedure di affidamento di questi servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lo sconto incondizionato verso gli esercenti non può essere superiore al 5% del valore nominale del buon pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

 

Buono trasporti

L’art. 35 prevede l’istituzione di un buono, a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35.000 €, per l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono:

  • sarà pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 €. Per la spesa non coperta dal bonus, si potrà fruire dell’ordinaria detrazione Irpef del 19% per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino all’importo di 250 €;
  • è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile;
  • non rileva ai fini dell’Isee.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di stabilire le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.

Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e fino al 31.12.2022.

Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 79 milioni per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio.

 

Fondo locazioni

L’art. 37 assegna una dotazione di 100 milioni per il 2022 al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11, legge n. 431/1998.

 

Se vuoi maggiori informazioni, vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Paul Renda, CEO | Co-Founder di Miller Group: paul.renda@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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