Le ultime novità del Decreto Fiscale 2020

È stato approvato, salvo intese, il testo della nuova Legge di Bilancio 2020 e del Decreto Fiscale 2020. Ecco le principali novità:

  • stretta sulle compensazioni;
  • modifiche sui contratti di appalto;
  • contrasto alle frodi su accise e carburanti;
  • frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati;
  • fatture elettroniche e novità IVA;
  • obbligo di POS e lotteria degli scontrini;
  • revisione della tassazione in materia di giochi;
  • abbassamento delle soglie di punibilità per i reati tributari;
  • riduzione dell’acconto d’imposta 2019.

Stretta sulle compensazioni

Le misure previste sono le seguenti:

  • in caso di accollo del debito d’imposta altrui, per il pagamento non è consentito utilizzare, in compensazione, alcun credito dell’accollante;
  • se si è destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di cancellazione dalla banca dati del MOSS, non è possibile compensare nel modello F24 i crediti, tributari e non, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. L’unica possibilità è quella di chiedere il rimborso ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva;
  • si modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR;
  • sono previsti, inoltre, nuovi requisiti necessari affinché i contribuenti possano compensare, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive;
  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge credito, per importi superiori a 5.000 € annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA;
  • introduzione di una sanzione di 1.000 € per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo sulla compensazione dei crediti.

Modifiche sui contratti di appalto

Dal 1° gennaio 2020, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

La norma si applica anche ai contratti non nominati, o misti, di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.

Inoltre, il reverse charge viene applicato anche agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.

Contrasto alle frodi su accise e carburanti

Si segnala che:

  • per il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accise in regime sospensivo (sistema EMCS) si è introdotto un termine temporale maggiormente restrittivo, rispetto all’attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario);
  • sono stati introdotti i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti;
  • sono stati modificati, in parte, i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Per i carburanti, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, anche se il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA.

Si è introdotto un parametro per la definizione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in argomento, per ogni chilometro percorso.

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

Si introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Fatture elettroniche e novità IVA

Si evidenziano i seguenti punti:

  • l’esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto il 2020;
  • in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l’iscrizione a ruolo;
  • per l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria ne viene prevista la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti (quindi, sia dati fiscali che non fiscali).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate:

  • metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
  • metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA, a partire dalle operazioni IVA 2021.

Obbligo di POS e lotteria degli scontrini

A partire dal 1° luglio 2020, la sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Gli esercenti attività di impresa, arte o professioni potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Dal 1° luglio 2020, l’agevolazione spetta per le commissioni dovute a cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 €.

Lotteria degli scontrini:

  • si escludono dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell’ambito della lotteria;
  • qualora il pagamento dell’operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento elettronico, viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA;
  • il rifiuto del codice fiscale del contribuente o la mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, senza possibilità di applicare il cumulo (per i primi sei mesi, comunque, è prevista una moratoria per chi non ha ancora installato il registratore telematico).

Revisione della tassazione in materia di giochi

È previsto l’aumento del PREU con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU è fissato nella misura del 23% per le AWP (slot machine) e del 9% per le VLT (video lottery). Inoltre, viene stabilito che:

  • gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico;
  • il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, in caso di accertamento dell’imposta unica, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva;
  • è stato istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della norma), dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Abbassamento delle soglie di punibilità per i reati tributari

Si modifica l’apparato sanzionatorio penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 con un inasprimento delle pene principali e con una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali. Nello specifico:

  • per i reati tributari, modifica delle sanzioni;
  • per le fatture false, è previsto il carcere da 4 a 8 anni, pena attenuata solo con importi fino a 100.000 €.

Inoltre, si estende ai reati tributari più gravi (avuto riguardo alla pena edittale) e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 €) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale, uno strumento di contrasto di particolare rilievo, costituito dalla confisca c.d. di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

Riduzione dell’acconto d’imposta 2019

A decorrere dal 27 ottobre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%.

É fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’anno 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in ogni caso, al 90%.

Altre novità:

  • vengono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata;
  • si abbassano i limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 €, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 €; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 € dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 € dal 1° gennaio 2022;
  • l’esenzione IVA è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere (norma che interviene sulla questione dell’IVA dovuta dalle auto scuole);
  • le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dall’art. 96, comma 8, lettera a), TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
  • in materia di “Tremonti ambiente”, si stabilisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi;
  • il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato).

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