Legge di bilancio 2020: tutte le novità sul credito d’imposta per investimenti in R&S e innovazione tecnologica

Dal 2020 è attivo un credito d’imposta per le imprese che vogliono investire in ricerca & sviluppo e in innovazione tecnologica. Ecco di cosa si tratta e come usufruirne.

La Legge di Bilancio 2020 contiene svariate novità di interesse per i professionisti e le aziende, in particolare, nell’ambito del progetto di revisione del Piano nazionale “Impresa 4.0”.

La nuova disciplina infatti sostituisce quella contenuta nell’art. 3 del D.L. 145/2013 e se ne differenzia per due motivi fondamentali: è cambiato il criterio di calcolo dell’agevolazione, non più basato sull’approccio incrementale ma su quello volumetrico; è stato ampliato l’ambito delle attività ammissibili, consentendo di agevolare, oltre alle attività di R&S, anche le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il credito d’imposta è riconosciuto con aliquote agevolative e tetti massimi diversi a seconda della tipologia di attività svolta e, a differenza della precedente disciplina, è rateizzato in tre quote annuali di pari importo.

Sono tuttavia ancora previsti gli obblighi di certificazione dei costi agevolabili e di predisposizione della relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta.

È stato introdotto, inoltre, un nuovo adempimento che prevede l’invio di una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità che saranno definite da un apposito Decreto.

Vediamo di seguito chi sono i soggetti beneficiari del credito di imposta, nonché le attività e le spese ammissibili.

Possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che investono in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Tali condizioni sono valide però solo per le aziende subordinate al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse invece dall’ambito di applicazione del beneficio fiscale le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o in altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.Lgs. 23172001.

Le attività ammissibili al credito d’imposta sono svariate:

  • le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • le attività di design e di ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Sono invece considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  • Le spese per il personale inteso come l’insieme dei titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni;
  • le spese relative a lavoratori under 35, al primo impiego, in possesso di un titolo di studio verticale;
  • le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria/operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di innovazione;
  • le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione svolte internamente dall’impresa.

La base di calcolo, data dalla sommatoria delle spese agevolabili sostenute nel 2020, è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

È utile sapere che al credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro previsto per la compensazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1, c. 53, della L. 244/2007), né il limite annuale di 700.000 euro previsto per le compensazioni con modello F24(art. 34 della L. 388/2000).

Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non viene rilevato ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, c. 5, del Tuir).

È previsto anche che il credito d’imposta non possa essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale e che sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

AGGIORNAMENTO: È stato definitivamente confermata la nuova normativa sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (commi 185-197) che sostituisce le misure relative all’iper e super ammortamento del precedente Piano Industria 4.0 con un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali materiali e immateriali nuovi a partire dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, per i beni strumentali materiali è riconosciuto un credito d’imposta del 40% del costo per investimenti (fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ad un limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro). Per i beni immateriali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, cloud computing è previsto un credito del 15% del costo dell’investimento, nel limite massimo di costo di 700.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico per valutare la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvarranno di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al medesimo Ministero: con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell’iperammortamento, è prevista una disciplina transitoria, nell’ambito della quale il credito d’imposta non si applica in determinate condizioni. 

Per maggiori informazioni sul credito d’imposta per investimenti in R&S e innovazione tecnologica, scrivi a Paul Renda, paul.renda@millergroup.it, CEO di Miller Group.

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