Riduzione contributiva per i lavoratori dipendenti: come applicarla correttamente

La riduzione contributiva per i lavoratori dipendenti è un’agevolazione introdotta per alleggerire il cuneo fiscale sulle buste paga. È importante comprendere come applicarla correttamente per massimizzare i vantaggi per i dipendenti e per l’azienda stessa. In questo articolo, spiegheremo in modo chiaro e semplice come calcolare la riduzione contributiva e quali regole seguire.

 

Le novità

A partire dal mese di luglio e fino alla fine dell’anno, si applica una maggiorazione dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dal decreto Lavoro. Questa agevolazione riguarderà tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, ad eccezione del lavoro domestico.

La riduzione contributiva sarà del 7% se il reddito imponibile riparametrato su base mensile non supera i 1.923 euro, e del 6% se il reddito imponibile non supera i 2.692 euro. (Per l’applicazione corretta di queste regole in busta paga, data la complessità normativa e le diverse disposizioni intervenute nel tempo, sarà necessario acquisire una conoscenza dettagliata delle modalità di calcolo.)

Con il 1° luglio, è stata introdotta una riduzione ulteriore del 4% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, come previsto dall’articolo 39 del D.L. n. 48/2023. Questa misura agevolativa è stata introdotta al fine di intervenire sul cuneo fiscale e contributivo, aumentando la misura dell’esonero contributivo prevista dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.

 

A chi spetta

L’esonero si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia quelli del settore pubblico che del settore privato, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, ad eccezione del lavoro domestico. Poiché si tratta di un esonero contributivo a favore del lavoratore, non si applicano le condizioni per l’ottenimento di agevolazioni per i datori di lavoro previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, né quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che riguardano le assunzioni.

La riduzione contributiva non avrà conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore, in quanto l’aliquota di computo rimarrà invariata.

 

Le modalità

Per quanto riguarda le modalità applicative, è importante approfondire la lettura delle diverse norme che si sono succedute nel tempo (in particolare l’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e  l’articolo 39 del D.L. n. 48/2023), poiché emergono alcune peculiarità nell’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga mensili del 2023.

In sintesi, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 sarà la seguente:

  • 7 punti percentuali se il reddito imponibile riparametrato su base mensile non supera 1.923 euro, senza influire sulla tredicesima mensilità;
  • 6 punti percentuali se il reddito imponibile riparametrato su base mensile non supera 2.692 euro, senza influire sulla tredicesima mensilità.

Nel periodo da gennaio a dicembre 2023, la riduzione applicabile alla tredicesima mensilità sarà la seguente:

  • 3 punti percentuali se l’importo non supera 1.923 euro, ovvero se i ratei mensili non superano i 160 euro;
  • 2 punti percentuali se l’importo non supera 2.692 euro, ovvero se i ratei mensili non superano i 224 euro.

 

Massimale retributivo

È importante ricordare che le condizioni relative al massimale retributivo operano mensilmente. Pertanto, se nell’arco di un singolo periodo di paga l’importo imponibile supera i massimali indicati, l’esonero non sarà applicabile per quel mese. Tuttavia, se in altri periodi di paga l’importo imponibile rispetta i massimali, la riduzione contributiva potrà essere applicata. Questa regola si applica anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale, senza alcun riproporzionamento.

Secondo il messaggio n. 3499/2022 dell’INPS, se un dipendente ha più rapporti di lavoro, ogni datore di lavoro deve considerare i massimali previsti nelle distinte denunce contributive relative a ciascun rapporto di lavoro. La norma si applica singolarmente a ogni rapporto di lavoro, senza considerare le retribuzioni totali percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il calcolo del massimale relativo alla tredicesima mensilità deve tenere conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione.

Per quanto riguarda eventuali mensilità aggiuntive erogate al lavoratore, come la quattordicesima mensilità prevista dai contratti collettivi, la riduzione contributiva potrà essere applicata solo se l’importo di tali mensilità, sommato al reddito imponibile del mese di riferimento, non supera il limite massimo previsto.

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti contatta Diego Albergoni | Founder & Consulente del lavoro di Miller Group diego.albergoni@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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