Con il Protocollo del 6 aprile 2021 sono state aggiornate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 da adottare negli ambienti di lavoro
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che, anche mediante il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL, ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il nuovo Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19.
Di seguito si evidenziano le più importanti novità.
- Uso di mascherina chirurgica
Laddove si fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
Laddove le riunioni fossero connotate da carattere di urgenza e necessità, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
- Riammissione al lavoro dopo infezione da sars-cov2
La riammissione avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica precedente la ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le disposizioni suddette non escludono la possibilità di adottarne equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa comunque consultazione delle RSA.
- Prevenzione dei focolai
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato 9 al DPCM del 2 marzo 2021.
- Lavoro Agile
Le aziende sono incentivate all’utilizzo di lavoro agile e da remoto. Le imprese potranno quindi disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione e utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione
Per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
È inoltre possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Sanzioni in casi di violazione degli obblighi
Poiché le disposizioni indicate nei Protocollo anti-contagio vanno considerate a tutti gli effetti misure di contenimento, la relativa violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2020.
In sostanza, a meno che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Inoltre, come ricorda anche l’INL nella recente nota n. 2181 del 9 aprile u.s., la mancata attuazione dei Protocolli condivisi che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sanzione accessoria della sospensione dell’attività o dell’esercizio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il periodo di chiusura disposto in via cautelare dal personale ispettivo che accerta le violazioni, è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria da 5 a 30 giorni definitivamente irrogata dall’autorità competente.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di contenimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Se la condotta consiste invece nella violazione di una misura contenuta in uno dei Protocolli e, contemporaneamente, nella violazione ad una delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) il fatto potrebbe integrare anche un illecito penale.
Se desideri maggiori informazioni sul nuovo Protocollo anti Covid-19 e sugli obblighi aggiornati per i datori di lavoro, scrivi a Carlotta Tronconi, carlotta.tronconi@millergroup.it, Partner & Safety Consultant di Miller Group.