Decreto Energia: mappa delle novità per imprese e professionisti

Il 21 aprile 2022 il Decreto Energia è diventato legge. Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Le principali misure del decreto energia approvate riguardano le misure di semplificazione per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili, la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2022 possibile fino al 15 novembre 2022, la sospensione dei versamenti dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Vengono inoltre introdotte misure per la quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi e prorogato fino al 15 ottobre 2022 per i soggetti passivi IRES e per i titolari di partita IVA per la trasmissione delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’articolo 1 prevede l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per tutto il secondo trimestre 2022. Ciò include:

– utenze domestiche e non in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

– utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Con il comma 1 dell’articolo 2 si assoggetta all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Il comma 3 affida ad Arera il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022. Inoltre l’Arera rideterminerà l’ammontare dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia elettrica, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro.

All’articolo 4 si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica.

Il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica ed il beneficio è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Il beneficio:

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000;

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Misure per imprese gasivore

L’articolo 5 riconosce un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo.

Il beneficio è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas – consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI – GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, e ha consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato nell’articolo 3, comma 1 del citato decreto ministeriale.

Come specificato nell’articolo 4, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Nuove misure per il settore autotrasporti

Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, con l’articolo 6:

– si incrementa, di 20 milioni di euro per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori. L’autorizzazione consente la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali previste dalla disciplina europea;

– si incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 150 della Legge n. 190/2014. L’incremento è, in particolare, finalizzato ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all’articolo 1, comma 106, della legge n. 266/2005;

– si riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta, per il 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. Il credito è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

– si istituisce un ulteriore credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il beneficio è al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA per l’acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il beneficio è riconosciuto, per il solo anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

Misure per il settore sportivo

Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti discorsivi, il comma 1 dell’articolo 7 destina 40 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Si demanda ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Con il comma 3-ter si proroga fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Garanzie alle imprese

L’articolo 8 prevede:

– che fino al 30 giugno 2022 le garanzie rilasciate da SACE a favore delle imprese, previste dall’art. 1 e dall’art. 1-bis 1, D.L. n. 23/2020, sono concesse anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia;

– che le commissioni da versare al fondo di garanzia PMI per l’accesso alle relative garanzie a decorrere dal 1° aprile 2022 non sono dovute fino al 30 giugno 2022 per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

Semplificazioni per impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 9 contiene una serie di semplificazioni delle opere connesse all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Ad esempio gli interventi di modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata), di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. n. 28/2011. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Al comma 1, invece, si prevede che è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. n. 42/2004), l’installazione (con qualunque modalità) – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444/1968 – di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze (compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari). L’autorizzazione è richiesta solo per le aree o gli edifici classificati di “notevole interesse pubblico”. Sugli immobili di pregio e nei centri storici è realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale.

Il comma 1-bis estende la procedura abilitativa semplificata:

– per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

– per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW;

– agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) passa da 10 MW a 20 MW.

Con il comma 1-quinquies si dispone che possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio a condizione che l’installazione non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela e non richieda procedure di esproprio.

Impianti di accumulo elettrochimico

Al comma 1-sexies, sempre dell’articolo 9:

– si estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile di potenza inferiore a 300 MW e che non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici (lettera a);

– si dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone – sono considerati opere connesse ai suddetti impianti.

Requisiti degli impianti termici

L’articolo 9-bis modifica la disciplina relativa ai requisiti e al dimensionamento degli impianti termici dettata all’articolo 5 del D.P.R. 412/1993.

Per effetto di tale intervento:

– le pompe di calore a gas rientrano tra gli impianti che, anche se installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente;

– l’installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti);

– le pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (D.P.R. n. 59/2009).

Impianti fotovoltaici flottanti

Con l’articolo 9-ter si dispone che possono essere realizzati con procedura semplificata gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati sugli specchi d’acqua di invasi e di bacini idrici, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei anali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua che ricadono all’interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette.

Modello unico semplificato

L’articolo 10 demanda ad un apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica il compito di individuare le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato, previsto dall’art. 25, c. 3, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

Impianti fotovoltaici e termici sulle aree industriali

Con l’articolo 10-bis si consente di installare nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

L’articolo 10-ter modifica invece sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.

In particolare, si consente all’autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l’accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

Tali semplificazioni sono contenute nell’articolo 12 nel quale:

– si dispone che l’aggiornamento le linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d’intesa con la Conferenza Unificata (comma 1);

– si modifica la disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato (comma 2);

– si integra l’elenco delle aree ex lege idonee, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici (comma 3);

– si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 1)

– si modificano i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse (comma 1-bis).

Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

All’articolo 14 si istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Il contributo è:

– attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014;

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da emanare di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche

L’articolo 15, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica il compito di:

– stabilire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;

– individuare i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del D.lgs. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.

Politiche industriali

Settore aumotive

L’articolo 22 istituisce un fondo  di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

L’articolo 23 istituisce un fondo di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

Fondo Nuove Competenze

L’articolo 24, integrando l’art. 11-ter, c. 2, primo periodo, D.L. n. 146/2021, include tra i datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze anche quelli che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43, D.L. n. 112/2008, ovvero abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’art. 1, c. 478, legge n. 234/2021, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

Fondo per l’adeguamento dei prezzi

L’articolo 25, al comma 1, incrementa di 150 milioni per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

Bonus pubblicità

L’articolo 25-bis modifica la disciplina del bonus pubblicità, di cui all’art. 57-bis, D.L. n. 50/20217, eliminando dal 2023 dal perimetro di applicazione del credito di imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In particolare, si prevede che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.

Ulteriori misure

Cooperative edilizie di abitazione

L’articolo 28-bis, interviene sull’art. 13, legge n. 59/1992, definendo le cooperative edilizie di abitazione come società costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Con l’articolo 29 vengono riaperti i termini previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, non relativi all’impresa.

La riapertura riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e l’aliquota prevista per entrambe le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, la redazione ed il giuramento della perizia devono avvenire entro il 15 novembre 2022.

Cessione bonus edilizi

L’articolo 29-bis, modifica l’articolo 121, D.L. n. 34/2020, consente una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

In particolare, si prevede che con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Comunicazione delle opzioni di cessioni o sconto del credito

Con l’articolo 29-ter si proroga fino al 15 ottobre 2022, per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, la scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Per gli altri contribuenti resta confermato il termine del 29 aprile 2022 fissato dal decreto Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022).

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