Decreto Lavoro 2023 – Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La legge di conversione del Decreto Lavoro conferma e introduce modifiche alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il 3 luglio 2023, la Legge n. 85, di conversione del DL 48/2023, ha confermato l’emendamento già presente nel decreto-legge riguardante la sorveglianza sanitaria.

 

Il nuovo testo dell’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce: “Il datore di lavoro (…) e i dirigenti (…) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”

Una delle modifiche intervenute in sede di conversione è l’aggiunta del comma 3.3 all’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale: “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.”

Non solo. Il processo di conversione ha interessato anche altri articoli del decreto legislativo.

 

Articolo 21: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

 

Articolo 25: “Il medico competente (…) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.”

 

Articolo 37: il nuovo Accordo Stato-Regioni – ancora non emanato – in materia di formazione, disciplinerà “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”

 

Articolo 71: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.” Questa modifica riguarda le verifiche obbligatorie sulle attrezzature elencate nell’Allegato VII del decreto legislativo.

 

Articolo 72: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”

 

Articolo 73: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”

 

Articolo 98: (Requisiti professionali per il CSP e il CSE) “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.”

 

Il provvedimento prevede anche che le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrino il proprio documento di valutazione dei rischi con una specifica sezione in cui sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.

 

L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione (articolo 1, comma 784-quater, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Mentre, per quanto riguarda il lavoro agile, durante il processo di conversione, è stato prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione in lavoro agile per i lavoratori fragili affetti dalle patologie contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 il diritto per i lavoratori cd. fragili in virtù dell’accertamento del medico competente (articolo 90, comma 1 del D.L 34/2020) e per i lavoratori genitori di figli under 14.

Per tutti i lavoratori restano in vigore le regole riguardanti l’informativa e la formazione.

 

Per saperne di più contatta Carlotta Tronconi | Partner & Head Of Safety di Miller Group, chiamando il 02.367.624.90 (91) o scrivendo a carlotta.tronconi@millergroup.it

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