Legge di conversione del Decreto Lavoro 2023

La pubblicazione della legge 3 luglio 2023, n. 85, sulla Gazzetta Ufficiale, di conversione in legge del Decreto Lavoro, ha introdotto una serie di misure importanti a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. L’obiettivo di queste misure è contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale, nonché agevolare l’accesso al mondo del lavoro. In questo articolo, semplificheremo i concetti chiave di queste misure per aiutarti a comprenderle meglio.

 

Misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro

  1. Assegno di inclusione: a partire dal primo gennaio 2024, sarà introdotto l’Assegno di inclusione come misura per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Questo assegno sarà destinato alle persone che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale. Saranno richiesti determinati requisiti di reddito e l’adesione a un percorso personalizzato di inserimento sociale e lavorativo.
  2. Supporto per la formazione e il lavoro: a partire dal primo settembre 2023, sarà istituito un sostegno per la formazione e il lavoro rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 6000 euro. Questo sostegno sarà disponibile per coloro che non soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a programmi di formazione e orientamento professionale.
  3. Semplificazione delle informazioni per i datori di lavoro: saranno semplificate le informazioni richieste ai datori di lavoro al momento dell’assunzione, permettendo di fare riferimento alla normativa di riferimento e agli accordi collettivi applicati.
  4. Semplificazione dei contratti a termine: vengono semplificate le modalità di utilizzo dei contratti a termine, con la revisione delle causali necessarie per la stipula di contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, nonché per la proroga e il rinnovo dei contratti oltre i 12 mesi.
  5. Incentivi per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: sarà incentivato l’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo i limiti quantitativi per i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato e per i lavoratori in “ex mobilità” che sono disoccupati da almeno sei mesi e che hanno beneficiato di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali.
  6. Misure per il welfare: vengono innalzati, per l’anno 2023, da 258,23 euro a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, ricomprendendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il limite così determinato si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.
  7. Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione e giovani lavoratori: saranno previsti incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione, giovani di età inferiore ai 30 anni, NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione) registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Saranno inoltre previsti incentivi per l’occupazione dei lavoratori disabili.
  8. Incentivi per le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale: verranno incentivati i datori di lavoro nel settore turistico e termale ad utilizzare le prestazioni occasionali, aumentando il limite annuo di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro e consentendo l’impiego fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anziché 10, come per gli altri settori).

 

Per saperne di più scarica la nostra guida e contatta Diego Albergoni | Partner & Consulente del lavoro di Miller Group, chiamando il 02.367.624.90 (91) o scrivendo a diego.albergoni@millergroup.it

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