Si avvicina il termine per la comunicazione dei titolari effettivi

Il Decreto del MIMIT, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, ha confermato l’attivazione del sistema finalizzato alla comunicazione dei titolari effettivi delle società presso le Camere di Commercio, come stabilito dal Decreto Legislativo 55/2022. Questo obbligo di comunicazione coinvolge una vasta gamma di soggetti e deve essere fatta obbligatoriamente entro il 11 dicembre 2023.

 

Soggetti coinvolti

La comunicazione dei titolari effettivi è obbligatoria per le seguenti categorie di soggetti:

  • Società di capitali. Queste società devono comunicare i dati identificativi e la cittadinanza dei titolari effettivi, nonché l’entità della loro partecipazione al capitale societario, quando applicabile. In caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
  • Enti riconosciuti. Gli enti riconosciuti devono fornire il loro codice fiscale, dati identificativi, denominazione, sede legale, sede amministrativa e indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Trust e affini. I trust e le istituzioni giuridiche simili devono comunicare il codice fiscale, la denominazione e i dettagli dell’atto di costituzione.

 

Termini e modalità di comunicazione

Per quanto riguarda il termine per effettuare la prima comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi, il decreto stabilisce che queste informazioni devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che attesta l’operatività del sistema. Dato che il termine scade il 8 dicembre, una festività, il termine ultimo per la comunicazione è stato prorogato al 11 dicembre 2023.

La comunicazione deve essere effettuata tramite una procedura telematica utilizzando l’applicativo DIRE presso il Registro dei Titolari Effettivi delle Camere di Commercio. È importante notare che la comunicazione telematica richiede la firma digitale dell’amministratore del soggetto obbligato e non può essere delegata a intermediari professionali. Tuttavia, i professionisti possono offrire consulenza e assistenza nella compilazione delle comunicazioni.

 

Sanzioni per omessa comunicazione

L’omissione della comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi al Registro Imprese è soggetta a sanzioni amministrative che vanno da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato. Se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 1/3. Le sanzioni possono coinvolgere anche l’organo di controllo del soggetto obbligato.

 

Comunicazioni successive e rapporti con la disciplina antiriciclaggio

Oltre alla comunicazione iniziale, eventuali variazioni di dati e informazioni devono essere segnalate entro 30 giorni dalla loro occorrenza. Inoltre, i dati e le informazioni precedentemente comunicati devono essere confermati annualmente.

 

È importante notare che il Decreto 55/2022 stabilisce relazioni tra questa nuova comunicazione e la disciplina antiriciclaggio. I soggetti obbligati previo accreditamento possono accedere ai dati sul Registro Imprese per supportare gli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela. Qualsiasi difformità tra le informazioni ottenute tramite questa consultazione e quelle acquisite in sede di verifica della clientela devono essere segnalate alle Camere di Commercio competenti.

 

Per assistenza o ulteriori informazioni contatta Paola Gatti | Partner & Commercialista revisore contabile di Miller Group paola.gatti@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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