Entro il 17 dicembre anche le aziende fra i 50 e i 249 dipendenti dovranno adeguarsi alla normativa in materia di whistleblowing, il sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori.
Cos’è il whistleblowing?
Il termine si riferisce a un atto in cui un individuo, spesso un dipendente, denuncia informazioni riguardo alle attività dell’organizzazione che sono illegali, immorali o scorrette. Questa pratica può rivelarsi fondamentale per il mantenimento dell’integrità e della trasparenza all’interno delle organizzazioni.
Ambito soggettivo
Il decreto in argomento individua i destinatari sulla base di diversi criteri relativi alla forza aziendale, allo svolgimento di attività in settori disciplinati dal diritto europeo ovvero in base all’adozione o meno dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico
Cosa si può segnalare?
La nuova normativa italiana sul whistleblowing permette di segnalare omissioni o atti illeciti in vari ambiti, tra cui:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati negli specifici allegati nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto
Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti
Chi può segnalare?
- i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
- i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.
La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.
Cosa prevede la procedura
Le aziende devono adottare un sistema sicuro per segnalare situazioni critiche, che protegga l’anonimato e i dati personali di chi fa la segnalazione. Le segnalazioni devono essere gestite tramite sistemi di sicurezza per mantenere riservate l’identità del segnalante, delle persone coinvolte e il contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione delle segnalazioni devono rispettare le norme del GDPR. Si consiglia di utilizzare canali interni per le segnalazioni, ritenuti più vicini agli eventi segnalati.
Canali di segnalazione
- Canali interni (soggetti pubblici e privati)
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all’Autorità giudiziaria
Ciononostante, gli obblighi non si limitano all’adozione di un canale interno; l’azienda deve infatti garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC che può avvalersi, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
- comportamenti ritorsivi;
- ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
- violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.
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