Nuovi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del credito d’imposta per le locazioni di fabbricati non abitativi, previsto dal decreto Rilancio e modificato dal decreto Agosto. In particolare, l’Agenzia stabilisce che il bonus locazioni spetta anche se i canoni di locazione sono pagati nel 2021. Viene anche confermato che l’agevolazione compete anche se il locatario ha concesso l’immobile in sublocazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per le locazioni promosso dal decreto Rilancio.
- Attività prevalente
Con riferimento ai criteri da utilizzare per individuare l’attività svolta come turistico alberghiera, l’Agenzia chiarisce che una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante non può accedere al credito d’imposta previsto per le strutture turistico recettive se i ricavi conseguiti mediante l’attività del ristorante sono prevalenti rispetto alle altre attività.
- Pagamento dei canoni nel 2021
È stato chiarito inoltre che il tax credit locazioni non spetta anche se il pagamento dei canoni agevolabili è avvenuto nel corso del 2019. Infatti il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nei periodi di riferimento, in particolare, è stato precisato che è necessario – per l’ottenimento del credito – che il canone sia stato corrisposto e che nel caso in cui lo stesso non sia stato pagato, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento del pagamento.
In questo scenario ne deriva che anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021, il credito d’imposta in questione risulta utilizzabile successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni stessi.
- Utilizzo del credito da parte del cessionario
In caso di accettazione da parte del cessionario del credito nel 2020 e di mancato utilizzo dello stesso in compensazione entro il 31 dicembre 2020, è ammesso il riporto dello stesso nella dichiarazione redditi 2021 e il suo utilizzo in compensazione con i debiti d’imposta scaturenti dalla medesima dichiarazione.
In quanto, il cessionario che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del credito entro il 31 dicembre 2020 può utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d’imposta a saldo, relativi al periodo d’imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi.
L’articolo 28 prevede infatti che il credito d’imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Inoltre, l’articolo 22 del decreto Rilancio ha stabilito che i cessionari utilizzino il credito ceduto in compensazione in F24. Il credito è fruito dal cessionario con le stesse modalità con cui sarebbe stato fruito dal soggetto cedente.
- IVA indetraibile rilevante ai fini del calcolo del credito
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa ai fini della fruizione del credito d’imposta locazioni rileva l’IVA pagata ma non detraibile, dato che la stessa si trasforma in un costo per il locatario.
Infatti, il canone di locazione – a cui parametrare il credito – deve essere determinato secondo i criteri di cui all’articolo 110 del TUIR, per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Ne consegue che, ai fini del calcolo del credito in questione, costituisce una componente di costo l’IVA totalmente non detraibile per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto. Al contrario l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni ma è una massa globale che si qualifica come costo generale e, pertanto, non la si può computare come componente di costo ai fini del calcolo del credito d’imposta locazioni.
- Credito d’imposta e sublocazione
Il credito d’imposta locazioni può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda a sua volta in sublocazione l’immobile stesso.
L’Agenzia ha precisato che il locatario che concede in sublocazione un immobile può accedere al beneficio di cui all’articolo 28, avendo stipulato un contratto di sublocazione, sempreché esistano le altre condizioni previste dalla norma agevolativa in questione.
- Utilizzo del credito di giugno
In caso di utilizzo del credito d’imposta per il mese di giugno 2020 – ossia prima dell’autorizzazione della Commissione UE del 28 ottobre 2020 – si applica una sanzione.
Per ulteriori informazioni sul Bonus locazioni, dal pagamento dei canoni nel 2021 alla sublocazione, scrivi a Paola Gatti, paola.gatti@millergroup.it, Partner, Commercialista & Revisore Contabile di Miller Group.