Gli obblighi e i controlli sugli investimenti nella Ricerca e nello Sviluppo

La Legge di Stabilità ovvero La Legge 190 del 23 dicembre 2014 voleva aprire notevoli possibilità per tutte le aziende che avessero voluto investire nell’innovazione.

La normativa sembrava avanzare ampie possibilità di operare:

  • comprensiva di automatismi (nessun bando, nessuna graduatoria, nessun tempo di attesa);
  • aperta a tutte le imprese senza vincoli sulla ragione sociale;
  • con pochissima documentazione richiesta (certificazione costi sostenuti, report tempo impiegato dal personale).

Investimenti R&S: requisiti agevolazioni

La ricerca e l’innovazione riguardavano:

  • prodotti, processi e servizi in ambito di ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale;
  • ricerca sperimentale.

Le voci di spesa rientravano all’interno dei progetti di ricerca e sviluppo se relative a:

  • personale interno all’azienda;
  • quote di ammortamento strumenti;
  • contratti con università, centri di ricerca e altre imprese;
  • spese per privative industriali.

È stata posta una distinzione tra la persona interna qualificata e non qualificata.

Se il primo dava vita ad un credito del 50% sul costo sostenuto, il secondo del 25.

Prima che della pubblicazione effettiva dei provvedimenti di prassi, tuttavia, sono passati quindici mesi dall’ dall’entrata in vigore della normativa (1° gennaio 2015), ovvero la Circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016.

In questo modo le aziende hanno perso un anno di vantaggi, le quali non avevano parametri adeguati per utilizzare l’agevolazione.

È arrivata a semplificare la situazione la Legge di stabilità del 2017, equiparando tutte le aliquote per le voci di spesa al 50%, così ampliando la base assoggettata alla generazione del credito d’imposta.

Infine La legge di stabilità del 2019 ha portato tutte le voci al 25% tranne che per il personale interno (indistintamente se qualificato o meno) e i contratti con Università o enti di ricerca, per cui è invece prevista un’aliquota del 50%, rapportata però al totale dei costi sostenuti, ivi compresi quelli al 25%.

Quindi se mentre fino al 2018 il credito d’imposta era sempre al 50%, ora sarà compreso tra il 25% ed il 50%, con una media prevista intorno ad un 35-40%.

La particolarità delle novità introdotte è però data dall’obbligo di produrre relazioni di progetto e Stati Avanzamento Lavori, con effetto retroattivo sul 2018,

Il primo trimestre del 2019 ha visto un prolificare di circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate che tenderebbero a limitare il campo di applicazione della Ricerca e Sviluppo.

Inoltre, pur essendo chiaro che le attività di Ricerca e Sviluppo possono essere indirizzate anche in campo sociologico, ad esempio, nel documento in cui l’Agenzia delle Entrate chiede il materiale per effettuare la verifica, si elencano i punti del Manuale di Frascati (1963) per cui il lavoro svolto può essere considerato ricerca, ovvero, se l’attività:

  • punta a nuove scoperte (scientificamente validate);
  • ci si basa su concetti e ipotesi originali, non ovvi;
  • si ha sicurezza dell’esito finale;
  • è pianificata e preventivata;
  • porta a risultati replicabili.

Ma quante aziende realisticamente hanno impostato il loro lavoro in modo da avere evidenze di questi passaggi e sono state effettivamente supportate a predisporre il materiale come viene oggi richiesto?

Diverse attività di ricerca e sviluppo sono state certificate da società strutturate per la revisione dei costi, ma che non hanno una competenza specifica nello sviluppo di attività di ricerca.

Quindi la semplice esposizione della documentazione contabile comprovante le spese sostenute non è sufficiente.

E ora?

Sicuramente oggi è opportuno rivedere, quanto svolto nel passato e ridefinire eventuali passaggi critici col supporto di esperti.

Approfittando di una recente possibilità per le aziende, che in presenza di nuovi chiarimenti interpretativi, qualora l’impresa intenda procedere alla rideterminazione dell’importo del credito d’imposta già fruito può presentare una dichiarazione integrativa a sfavore e procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione.

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