Con il decreto-legge n. 5/2023 sulla trasparenza del prezzo dei carburanti pubblicato in Gazzetta ufficiale, viene prevista la possibilità (articolo 1, comma 1) per i datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro sotto forma di buoni benzina o titoli equivalenti, per ogni lavoratore dipendente. Il periodo di erogazione va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e tale bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Il buono benzina può essere riconosciuto al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Fanno eccezione i buoni erogati in sostituzione ai premi di risultato. Formalmente si tratta di una proroga della misura già introdotta nel 2022 dal d.l. n.21/2022 convertito nella l. n. 51/2022, come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.
In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate vediamo i punti principali.
Quadro normativo
In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile e contributivo nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
Il bonus carburanti è previsto come misura one shot per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023. Inoltre, per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR. Articolo che dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.
L’importo è esente anche dal punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997.
Chi sono i destinatari
I destinatari di questa misura sono i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo dei lavoratori per il bonus 2023, si è in attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per un ulteriore distinzione di coloro che possono o meno fruire del buono.
Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato
Secondo l’opinione generale, si ritiene confermato anche per il 2023 quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’art. 51, comma 3, del TUIR (che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore). Ovvero che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Cumulabilità dei buoni
Anche per il 2023 tali buoni o titoli possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.
Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta necessario anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario distinguere:
– buono benzina ex art. 1 dl 5/2023 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23 euro.
Il rischio di non indicare la distinzione, riportando sotto un’unica voce il totale erogato, potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 euro annui. Così facendo l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione, diventando totalmente imponibile.
Deducibilità per il datore di lavoro
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e il costo possa qualificabile come inerente.
Buoni fino al 12 gennaio 2024
Anche i buoni 2023 sono da considerare una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.
Si attende un’eventuale conferma del principio di cassa allargato da parte dell’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto dichiarato nel 2022 e con riferimento all’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Benefit erogati mediante voucher
Con riferimento ai benefit erogati mediante voucher, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
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