Il Decreto Correttivo della Riforma Fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno, introduce diverse novità significative in materia di cooperative compliance, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Vediamo insieme i punti salienti di queste modifiche.
Cooperative Compliance: nuove regole e sanzioni
Il decreto introduce una serie di cambiamenti nel regime della cooperative compliance, con particolare attenzione alla certificazione del sistema di rilevazione del rischio fiscale:
- Sanzioni per certificazione infedele: i professionisti che rilasciano certificazioni infedeli saranno soggetti a sanzioni amministrative da 516 a 5.165 euro e alla sospensione dalla facoltà di rilasciare certificazioni tributarie per uno a tre anni. La certificazione è considerata infedele se manca dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, o se i dati certificati non corrispondono a quelli del contribuente.
- Certificazione del TCF: i soggetti già ammessi al regime prima dell’entrata in vigore del decreto non sono obbligati alla certificazione del Tax Control Framework, ma devono attestare l’efficacia operativa del sistema.
- Accesso al regime: le modifiche consentono l’accesso al regime della cooperative compliance anche ai gruppi di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo soddisfi i requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di gestione del rischio fiscale certificato.
- Accesso facoltativo: contribuenti senza i requisiti per il regime possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione del rischio fiscale per due anni, con specifici effetti premiali.
Modifiche agli adempimenti tributari
Le novità principali riguardano:
- ISA: nell’ambito della riorganizzazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), è stato stabilito il termine entro cui l’Amministrazione finanziaria deve fornire i software relativi agli ISA. Tale termine è fissato al 15 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta a cui gli ISA si riferiscono.
- Versamenti minimi: è stabilito che i versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo inferiori a 100 euro possono essere posticipati al periodo successivo, ma devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Inoltre, il pagamento per il mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
- Dichiarazioni precompilate: a partire dal 2024, per il periodo d’imposta 2023 e in via sperimentale, l’Amministrazione finanziaria fornirà la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile anche ai contribuenti con redditi diversi da lavoro dipendente e pensione, inclusi quelli di lavoro autonomo e d’impresa. I contribuenti o i loro intermediari fiscali potranno accedere direttamente alla dichiarazione precompilata. Dal 2025, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata anche tramite altri intermediari abilitati, previa apposita delega.
- Certificazione unica: dal 2025, le certificazioni uniche che contengono solo redditi da lavoro autonomo legati all’esercizio abituale di arte o professione devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento delle somme e dei valori.
Concordato preventivo biennale: nuove procedure e scadenze
Numerose novità sono state apportate anche al concordato preventivo biennale:
- Procedure informatiche: il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve fornire ai contribuenti o ai loro intermediari i programmi informatici per acquisire i dati necessari per la proposta di concordato è posticipato dal 1° aprile al 15 aprile di ogni anno. Per il 2024, i programmi saranno disponibili entro il 15 giugno, e per i contribuenti in regime forfetario dal 2023, entro il 15 luglio.
- Termini di adesione e cause di esclusione: il termine per l’adesione è prorogato al 31 luglio. Introdotte nuove cause di esclusione per contribuenti con redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile oltre il 40%.
- Determinazione del reddito concordato: nuove regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa ai fini del concordato. Gli acconti delle imposte saranno determinati tenendo conto dei redditi concordati.
- Cessazione e decadenza: il concordato cessa in caso di adesione al regime forfetario o di modifiche della compagine sociale.
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