Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Questo decreto, composto da diversi capitoli, introduce importanti modifiche in ambito di inclusione sociale, lavorativa e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il Capo II del Decreto Legge 48/2023 si concentra specificamente sulla salute e la sicurezza sul lavoro. L’articolo 14 apporta una serie di modifiche al testo del Decreto Legislativo n. 81/2008, mentre gli articoli 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vediamo di seguito le principali modifiche apportate dall’articolo 14.
Le modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008 riguarda gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Secondo la modifica apportata, il datore di lavoro che svolge le attività indicate nell’articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono tali attività devono nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo e quando richiesto dalla valutazione dei rischi.
L’articolo 21 riguarda invece le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare, ai lavoratori autonomi e ad altre figure professionali specifiche. Secondo la modifica introdotta, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che svolgono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III e provvedere ad adeguati interventi provvisionali in conformità con il Titolo IV.
L’articolo 25 del Decreto riguarda gli obblighi del medico competente. La modifica prevede che, durante le visite di assunzione, il medico competente richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tenga conto del suo contenuto per formulare il giudizio di idoneità. Inoltre, in caso di impedimento del medico competente per gravi ragioni, è necessario comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto idoneo per l’adempimento degli obblighi di legge durante il periodo di impedimento.
L’articolo 37 si riferisce alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La modifica apportata prevede il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa da parte dei soggetti che erogano la formazione e dei soggetti destinatari.
Per quanto riguarda le modifiche apportate al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e DPI – CAPO I riguardano principalmente gli articoli 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
L’articolo 71 prevede che, per le verifiche necessarie, le ASL e l’ISPESL possano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
L’articolo 72 riguarda gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. La modifica prevede che, al momento della cessione, il noleggiatore o il concedente in uso deve attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle attrezzature a fini di sicurezza. Inoltre, deve acquisire e conservare una dichiarazione del datore di lavoro che indichi i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature e che siano adeguatamente formati secondo le disposizioni del Titolo III.
L’articolo 73 riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento. La modifica prevede che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’articolo 71), provveda alla propria formazione e addestramento specifico per garantire un utilizzo adeguato e sicuro delle attrezzature.
Ancora dubbi interpretativi
Nonostante le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 48, rimangono alcuni dubbi interpretativi. La relazione governativa di accompagnamento non fornisce una chiara risposta a tali dubbi. Alcuni dei principali interrogativi riguardano la nomina del medico competente e l’espressione del giudizio di idoneità.
Riguardo ai dubbi sulla nomina del medico competente, emergono tre possibili interpretazioni:
- Il datore di lavoro deve nominare il medico competente in due casi. Il primo caso riguarda la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto. Il secondo caso è quando la valutazione dei rischi richiede la nomina del medico competente, anche se la sorveglianza sanitaria non è espressamente prevista dal decreto.
- Il datore di lavoro deve nominare il medico competente non solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo, ma anche quando la valutazione dei rischi richiede la sua nomina, anche per rischi inferiori ai valori superiori di azione. Ad esempio, nel caso del rischio rumore, il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria solo per esposizioni a valori superiori, ma con questa interpretazione si consentirebbe la sorveglianza sanitaria anche per esposizioni a valori inferiori se la valutazione dei rischi indica una simultanea esposizione a sostanze ototossiche.
- Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria in due situazioni: nei casi previsti dal Decreto Legislativo e quando richiesto dalla valutazione dei rischi. In altre parole, la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche per i rischi non espressamente previsti dal decreto.
Per quanto riguarda l’espressione del giudizio di idoneità da parte del medico competente:
- È previsto che il medico, durante le visite di assunzione, richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tenga conto del suo contenuto per formulare il giudizio di idoneità. Si ricorda che il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria al termine del rapporto di lavoro, e l’azienda deve conservarne l’originale per almeno 10 anni. Non è specificato il formato con cui il lavoratore deve consegnare la cartella sanitaria al medico, quindi si ritiene che sia possibile anche in formato elettronico.
Per saperne di più contatta Carlotta Tronconi | Partner & Head Of Safety di Miller Group, chiamando il 02.367.624.90 (91) o scrivendo a carlotta.tronconi@millergroup.it