Fondo di garanzia per le PMI: le importanti novità per il 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, le piccole e medie imprese italiane sono soggette alla riforma del Fondo di garanzia, in applicazione del cosiddetto DL Anticipi. Le nuove disposizioni, valide per i prossimi dodici mesi, portano con sé una serie di novità e conferme, segnando un ulteriore passo verso la facilitazione dell’accesso al credito e il sostegno allo sviluppo delle imprese.

 

L’importo massimo garantito

Una delle conferme più attese riguarda l’importo massimo garantito per singola impresa, che resta invariato a 5 milioni di euro. Tale misura, introdotta nel periodo pandemico, ha dimostrato di essere cruciale nel fornire alle imprese la liquidità necessaria per affrontare le sfide economiche in tempi difficili.

Questa disposizione normativa si applica anche alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate prima del 1° gennaio 2024, mantenendo la continuità con la normativa precedente. Rimane, tuttavia, sospesa l’istruttoria di ammissione per le richieste di garanzia delle imprese PMI con importi garantiti totali superiori a 2,5 milioni di euro che presentano richiesta di agevolazione.

La gratuità per le microimprese rimane confermata, garantendo un sostegno fondamentale a queste realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte. Inoltre, le operazioni di importo ridotto vedono un significativo ampliamento del loro raggio di azione, con un nuovo limite di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai confidi “autorizzati”.

Queste disposizioni sono subordinate ai Regolamenti de minimis e ai Regolamenti d’esenzione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Accesso al Fondo Garanzia per gli enti del terzo settore

Una novità importante è l’inclusione degli enti del terzo settore tra i beneficiari del Fondo di garanzia. Questi soggetti, se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo, possono richiedere una copertura fino a 60 mila euro per ciascuna operazione, senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità.

Gli enti del terzo settore non iscritti al Registro delle Imprese, così come gli enti religiosi riconosciuti civilmente, potranno beneficiare della garanzia del fondo, a condizione che la garanzia sia rilasciata esclusivamente attraverso una sezione speciale dedicata.

Le garanzie fornite a favore di questi nuovi beneficiari non potranno superare il 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo.

 

Le percentuali di copertura e ammissibilità al fondo

Non tutte le novità portano vantaggi in termini di copertura. Per le operazioni di liquidità, la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con due aliquote rispettivamente al 60% e al 55%, se l’impresa è classificata nelle fasce 3-4 e 1-2 del modello di valutazione:

  • 80% per operazioni di investimento, importi ridotti e microcredito, inclusa la nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
  • 60% per operazioni di liquidità (aziende in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per operazioni di liquidità (aziende in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
  • 50% per operazioni di capitale di rischio
  • 40% per le mid-cap in relazione alle operazioni di investimento e per le mid-cap start-up innovative
  • 30% per le mid-cap in relazione alle operazioni di liquidità.

Nonostante la diminuzione, queste aliquote sono comunque più favorevoli rispetto alla normativa precedente al Covid, contribuendo a mantenere un ambiente più agevole per le imprese in cerca di liquidità.

La circolare prevede quindi l’ammissibilità alla garanzia del Fondo per le imprese definite come “midcap“, ovvero con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499. Questa ammissibilità è limitata al 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo e si applica sia alla garanzia su portafogli che alle singole operazioni finanziarie, escludendo gli investimenti nel capitale di rischio.

La nuova definizione di Small Mid-Cap si applica non solo alle singole operazioni finanziarie, ma anche ai portafogli di finanziamenti, minibond e obbligazioni garantiti dal Fondo a partire dal 1° gennaio 2024 in poi.

 

Le commissioni alle richieste di garanzia di imprese Small Mid-Cap

Le commissioni subiscono modifiche:

  • sono eliminate le commissioni una tantum per le microimprese;
  • restano valide invece per le piccole e medie imprese (allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e introdotte anche per le small mid cap (1,25%).
  • Inoltre, le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione, sostenendo ulteriormente le imprese in fase di negoziazione.

 

Secondo Valeria Maria Fazio, consulente associato in Miller Group, responsabile Banking & Finance presso Prestige Legal & Advisory: “L’attesa riforma del Fondo di garanzia per le PMI conferma la volontà di voler creare un ambiente finanziario favorevole al supporto del nostro sistema imprenditoriale. L’equilibrio tra conferme e novità mira a sostenere la crescita economica, promuovendo la resilienza e la prosperità delle Pmi. Il 2024 sarà un anno caratterizzato da un quadro economico-finanziario minacciato, da un lato, dalle tante instabilità persistenti e di riflesso anche della situazione internazionale fortemente incerta, ma dall’altro bisogna guardare al “sostegno” finanziario anche come importante volano per sfruttare l’opportunità alla necessaria sfida verso un approccio d’investimento ESG consapevole, al fine di creare performance finanziaria positiva e creazione di valore.”

 

La riforma del Fondo di garanzia per le PMI è un modo per creare un ambiente finanziario favorevole alle imprese italiane. L’equilibrio tra conferme e novità mira a sostenere la crescita economica, promuovendo la resilienza e la prosperità delle Pmi nel 2024.

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