Lavoro occasionale o flessibile a termine: cosa conviene?

Quando il datore di lavoro ha l’esigenza di ottimizzare la gestione dell’attività produttiva e il costo del lavoro, ha a disposizione degli strumenti che permettono di avere una maggiore flessibilità nella prestazione di lavoro subordinato.

Alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio vediamo quali profili convengono economicamente al datore di lavoro.

 

Lavoro occasionale

Il contratto di prestazione occasionale dà la possibilità di fruire in maniera snella e flessibile della prestazione lavorativa attraverso strumenti di pagamento tracciabili e nominali emessi dall’INPS.

Il contratto di prestazione occasionale può essere attivato per le prestazioni saltuarie e sporadiche. Per questo carattere di occasionalità che l’attività deve avere, sono stati previsti dalla norma alcuni limiti oggettivi:

  • i compensi totali annui di ogni prestatore d’opera dovranno essere inferiori ai 5.000 euro sul totale dei committenti;
  • mentre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, ogni committente ha la possibilità di erogare compensi totali annui non superiori a 10.000 euro sul totale dei prestatori d’opera
  • i compensi totali annui tra lo stesso committente e lo stesso prestatore d’opera non potranno essere superiori ai 2.500 euro.

In ogni caso, il compenso giornaliero non potrà essere inferiore a 36 euro, anche qualora la prestazione resa abbia una durata inferiore alle quattro ore. Mentre, il compenso orario non può essere inferiore a 9 euro.

A norma della Legge di Bilancio 2023, è inoltre vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte di coloro che:

  • hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • sono imprese del settore agricolo;
  • sono imprese dell’edilizia e settori affini, nonché imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbe;
  • nell’abito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve comunicare tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata e la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Inoltre, la revoca di una comunicazione precedentemente inserita va trasmessa entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

 

Lavoro a tempo determinato

Il ricorso a questa tipologia contrattuale è ammesso in tutti i settori produttivi, purché si rispettino i limiti quantitativi posti dal legislatore. Ovvero, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (ferme restando le eccezioni previste dai CCNL).

Sono esenti da tali limiti i contratti a tempo determinato conclusi:

  • nella fase di avvio di nuove attività;
  • da start-up innovative;
  • per attività stagionali;
  • per specifici spettacoli;
  • per sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo addizionale pari al 1.40%, maggiorato dello 0.5% qualora rinnovi i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, qualora esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine: la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima;
  • lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
  • apprendisti, anche stagionali;
  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.

Il contratto di lavoro subordinato può avere una durata non superiore a 12 mesi. Oppure una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi. Solo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

Qualora tu debba assumere un nuovo dipendente per una esigenza saltuaria con brevi periodi di durata, anche ripetuti nel tempo, ti invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare Diego Albergoni | Founder & Consulente del lavoro di Miller Group diego.albergoni@millergroup.it, tel. 02.36762490

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