Obblighi AI Act: cosa cambia dal 2 agosto 2026

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Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Le nuove disposizioni riguardano le imprese che sviluppano, distribuiscono o utilizzano professionalmente sistemi di intelligenza artificiale interattiva e generativa.

In vista di questa scadenza, il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato specifiche Linee guida per aiutare provider e deployer a comprendere come applicare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa.

L’obiettivo è rendere riconoscibile l’impiego dell’intelligenza artificiale e permettere alle persone di sapere quando stanno interagendo con un sistema AI o quando sono esposte a contenuti generati o modificati artificialmente.

Provider e deployer: chi è coinvolto

Per comprendere quali obblighi si applicano è necessario distinguere due ruoli:

  • il provider è il soggetto che sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo utilizza con il proprio nome o marchio;
  • il deployer è l’impresa o il professionista che utilizza un sistema di AI nell’ambito della propria attività e ne determina le finalità di impiego.

 

La maggior parte delle aziende che adotta software e applicazioni sviluppati da fornitori esterni opera quindi come deployer. Una stessa organizzazione può comunque ricoprire ruoli differenti a seconda degli strumenti e delle modalità con cui vengono utilizzati.

I quattro obblighi di trasparenza

L’articolo 50 individua quattro principali obblighi, che possono applicarsi contemporaneamente allo stesso sistema.

1. Sistemi che interagiscono con le persone

I provider di chatbot, assistenti virtuali, agenti AI e altri sistemi interattivi devono informare gli utenti che stanno comunicando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente dal contesto.

L’informazione deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, al più tardi al momento della prima interazione.

2. Contenuti generati o modificati dall’AI

I provider di sistemi che generano o manipolano testi, immagini, audio o video devono adottare soluzioni tecniche che rendano gli output riconoscibili come artificiali e rilevabili in formato leggibile dalle macchine.

Tra le soluzioni indicate rientrano, per esempio, watermark, metadati, impronte digitali e tecniche crittografiche.

3. Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

Nei casi in cui tali sistemi siano consentiti, i deployer devono informare le persone esposte al loro utilizzo, rispettando anche la normativa sulla protezione dei dati personali.

È importante ricordare che il rispetto degli obblighi di trasparenza non rende automaticamente lecito un sistema. Alcuni impieghi possono infatti essere vietati o rientrare tra quelli classificati ad alto rischio, con ulteriori requisiti da rispettare.

4. Deepfake e contenuti di interesse pubblico

Chi utilizza l’AI per generare o modificare immagini, audio e video assimilabili a deepfake deve dichiarare chiaramente la natura artificiale del contenuto.

Un obbligo analogo riguarda i testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale. È prevista un’eccezione quando il contenuto è stato sottoposto a un’effettiva revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica identificabile ne assume la responsabilità.

Informazioni chiare, accessibili e tempestive

Le informative, le etichette e gli avvisi relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale devono essere:

  • chiari e distinguibili;
  • forniti alla prima interazione o esposizione;
  • comprensibili per il pubblico interessato;
  • conformi agli eventuali requisiti di accessibilità applicabili.

 

Non è quindi sufficiente inserire un’indicazione generica o poco visibile. L’utente deve poter comprendere immediatamente che sta interagendo con un sistema AI o che il contenuto è stato prodotto o modificato artificialmente.

Il Code of Practice

Le Linee guida si affiancano al Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, che propone misure tecniche e organizzative per la marcatura, la rilevazione e l’etichettatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

L’adesione al Codice è volontaria, mentre gli obblighi stabiliti dall’articolo 50 rimangono vincolanti. Le imprese che scelgono di non aderire devono comunque essere in grado di dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni alternative adottate.

Cosa dovrebbero fare le imprese

Per prepararsi all’applicazione dei nuovi obblighi è opportuno:

  1. censire i sistemi di AI utilizzati all’interno dell’organizzazione;
  2. distinguere, per ogni sistema, il ruolo di provider o deployer;
  3. verificare quali strumenti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 50;
  4. controllare chatbot, assistenti virtuali e altre interazioni automatizzate;
  5. aggiornare informative, avvisi, etichette e modalità di disclosure;
  6. verificare come vengono identificati i contenuti generati o modificati dall’AI;
  7. rivedere i contratti con fornitori, piattaforme, editori e agenzie;
  8. documentare le misure adottate e le responsabilità interne;
  9. formare le persone affinché utilizzino gli strumenti in modo consapevole.

 

La mappatura è il primo passaggio fondamentale. Molte aziende utilizzano già funzionalità basate sull’intelligenza artificiale integrate nei software, nelle piattaforme digitali o negli strumenti di produttività senza disporre di una visione complessiva.

AI literacy: un obbligo già applicabile

Accanto agli obblighi di trasparenza, l’articolo 4 dell’AI Act richiede a provider e deployer di adottare misure per garantire un livello adeguato di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale alle persone che utilizzano o gestiscono sistemi AI per conto dell’organizzazione.

L’obbligo di AI literacy è applicabile dal 2 febbraio 2025. Le imprese devono quindi essere in grado di dimostrare di avere formato il personale in maniera coerente con:

  • il ruolo e le responsabilità delle persone;
  • il livello di conoscenza ed esperienza;
  • gli strumenti utilizzati;
  • il contesto nel quale l’AI viene impiegata;
  • i rischi che possono derivare dal suo utilizzo.

 

Non è sufficiente una formazione generica. I percorsi dovrebbero spiegare come utilizzare gli strumenti in modo consapevole, quali informazioni non inserire, come verificare gli output e quando sia necessaria la supervisione umana.

È inoltre importante conservare evidenze delle attività svolte, come partecipazione, contenuti erogati, completamento dei corsi e aggiornamenti periodici.

Trasformare l’obbligo in un processo gestibile

Per rispondere efficacemente all’AI Act, la formazione deve diventare un processo continuativo, tracciabile e integrato nell’organizzazione.

Con Factorial Campus e il Learning Management System integrato, le aziende possono:

  • assegnare percorsi di AI literacy differenziati in base ai ruoli;
  • iscrivere automaticamente i nuovi assunti ai corsi previsti;
  • monitorare partecipazione, avanzamento e completamento;
  • pianificare aggiornamenti e rinnovi periodici;
  • generare attestati e report esportabili;
  • centralizzare le evidenze formative utili in caso di verifica.

 

La tecnologia consente così di trasformare un adempimento in un percorso strutturato di consapevolezza, responsabilità e utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale.

Preparati all’AI Act con Miller Group e Factorial

Miller Group, insieme a Factorial, supporta le imprese nella costruzione di percorsi di AI literacy coerenti con i ruoli aziendali e nella gestione digitale delle attività formative.

Scarica l’e-book dedicato all’EU AI Act per conoscere gli obblighi applicabili e capire quali azioni avviare nella tua organizzazione.

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