Start up e PMI innovative: incentivi fiscali per chi investe nel capitale sociale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto 28 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

L’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

Il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può accedere all’agevolazione fiscale per un investimento massimo di euro 100.000 che arriva a euro 300.000 nel caso di investimento in PMI innovative.

L’agevolazione fiscale è concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Inoltre, l’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta:

  • può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000 nel caso di investimento in start-up;
  • può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000 in caso di investimento in PMI innovative.

Qualora la detrazione fosse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La presentazione della domanda, la registrazione e la fase di verifica sarà effettuata telematicamente. Difatti, prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente on line, tramite la piattaforma in corso di predisposizione dal MISE, la relativa istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020, inoltre, e fino all’operatività effettiva della citata piattaforma: la beneficiaria dell’investimento potrà presentare domanda tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Successivamente, quando l’agevolazione fiscale sarà a regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • l’ammontare dell’investimento che si vuol effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che si vuole richiedere.

Per avere maggiori informazioni su come accedere agli incentivi fiscali per PMI e start up innovative, scrivi a Paul Renda, paul.renda@millergroup.it, CEO & Co-Founder di Miller Group.

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