Start up e PMI innovative: accedere al Fondo di garanzia adesso è più semplice

Start up e PMI innovative potranno ora accedere al Fondo nazionale per le PMI a condizioni maggiormente vantaggiose grazie al costo zero delle garanzie sui prestiti bancari. Tali garanzie sono ora applicabili anche su operazioni effettuate tramite confidi, e copriranno fino allo 80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.

Vengono cosi maggiormente favorite le start up e le PMI innovative le quali potranno contare su migliori condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Le stesse potranno inoltre usufruire di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di garanzia per l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, coprirà fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, agli incubatori certificati e PMI innovative. L’istituto di credito coinvolto non potrà richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

Le condizioni di accesso al fondo, però, non saranno le medesime per le start up innovative e PMI innovative: le start up innovative beneficeranno infatti di maggiori vantaggi.

Start up innovative: le condizioni agevolate

Le start up innovative potranno accedere alle garanzie pubbliche con condizioni molto convenienti. La garanzia è infatti concessa in forma:

  1. Automatica (senza alcuna valutazione di merito creditizio): il fondo si affida alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione, non eseguendo quindi alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup innovativa.

Affinché le start up innovative siano ammesse alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo, dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

  • sull’operazione finanziaria non deve essere acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
  • il soggetto finanziatore o il soggetto garante che richiede la garanzia deve avere anticipatamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’Allegato 4 alle vigenti disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita (art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012).
  1. Prioritaria: le istanze verranno valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie se provenienti da startup innovative o incubatori certificati. La priorità è riconosciuta nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione. Le richieste relative alle operazioni Nuova Sabatini e le operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili sono i soli altri due casi in cui viene riconosciuta la priorità.
  2. Gratuita: nessuna commissione prevista per il rilascio della garanzia. Le imprese ordinarie beneficiarie del fondo sono tenute a versare una commissione “una tantum” variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale. Non è previsto l’obbligo di versamento della commissione nel caso delle operazioni riferite a start up innovative o incubatori certificati, a PMI innovative e a operazioni di microcredito. La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
  • soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;
  • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
  • micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
  • imprese sociali;
  • imprese di autotrasporto.

Start up innovative e ordinarie

Per le start up ordinarie e per le start up innovative, le disposizioni operative del Fondo di garanzia prevedono misure specifiche.

Per queste ultime il fondo fa riferimento ai soggetti beneficiari finali costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.

Le start-up innovative sono le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, dello stesso decreto-legge n. 179/2012.

Le start up e le start up innovative hanno condizioni di accesso molto differenti. Ad esempio, le start up sono valutate attraverso l’analisi del business plan e dei bilanci previsionali triennali, mentre le start-up ordinarie non beneficiano della gratuità della garanzia e della priorità di istruttoria, come avviene invece per le start up innovative.

Sono invece le medesime le intensità massime di rilascio delle garanzie, per entrambe è fino all’80% in caso di garanzia diretta e fino al 64% in caso di riassicurazione/controgaranzia.

PMI innovative: condizioni agevolate

Le PMI innovative, rispetto alle start up innovative, non beneficeranno né dell’accesso prioritario né dell’accesso automatico al fondo.

L’operazione non sarà finanziabile nel caso in cui la valutazione del merito creditizio della PMI innovativa ricada nella fascia più bassa.

Come nel caso delle start up innovative, anche per le PMI innovative, le operazioni finanziarie beneficeranno delle intensità di garanzia più alte, fino all’80% per la garanzia diretta, fino al 64% per gli interventi di riassicurazione e controgaranzia. Infine, anche per le PMI innovative l’accesso al fondo non prevede il pagamento di alcuna commissione.

Accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI: start up innovative e PMI a confronto

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