Temporary framework: scaduto il 30 giugno, cosa succede ora?

Il quadro

Quando parliamo di Temporary framework ci riferiamo ad una norma a validità temporanea. Così, a maggio scorso, tramite comunicato stampa, la Commissione Europea ha reso ufficiale l’accantonamento del Temporary framework COVID-19 (2020/C 91 I/01) – più volte integrato ed ampliato – e le cui misure di sostegno si ridurranno gradualmente tra il 2022 e il 2023, in modo da consentire alle imprese di tornare ad una situazione di normalità.

Di fatto è così scaduta, il 30 giugno 2022, la proroga fatta dalla Commissione UE per gli aiuti di Stato, per i quali era stato disposto un aumento dei massimali in favore delle singole imprese:

  • 290 mila euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345 mila euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori economici;
  • 12 milioni di euro per le imprese che hanno subito un calo di fatturato pari al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 e continuato a sostenere costi fissi.

La Commissione ha però prorogato la possibilità, per gli Stati membri, di tramutare gli strumenti rimborsabili – come le garanzie o i prestiti previsti dal quadro temporaneo – in forme di aiuto differenti, posticipando la data di scadenza al 30 giugno 2023. Inoltre, ha adeguato gli importi massimi di alcune tipologie di aiuto in modo proporzionato alla nuova durata del Temporary framework, fornendo chiarimenti sul ricorso a norme eccezionali in materia di salvataggi e ristrutturazioni. Infine, ha introdotto nuovi schemi per incentivare gli investimenti privati in favore dell’economia reale, sempre per un periodo limitato.

I nuovi schemi introdotti sono due: il primo riguarda le misure di sostegno per incentivare gli investimenti relativi alla transizione verde e digitale delle imprese, che resterà in vigore sino al 31 dicembre 2022; mentre il secondo schema, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023, è posto a sostegno delle imprese negli adempimenti delle proprie obbligazioni finanziarie, incentivando i fondi privati ad investire in piccole e medie imprese, start-up e Midcap.

Come devono muoversi i datori di lavoro?

Con la scadenza di giugno 2022 della Temporary framework, viene meno la possibilità di usufruire dei benefici contributivi legati alla decontribuzione Sud, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 26 e donne svantaggiate o assunte in settori con elevata disparità di genere.

Dal quadro sopra delineato, nasce l’obbligo per i datori di lavoro di sospendere l’applicazione degli incentivi e versare interamente la contribuzione dovuta, partendo dalle retribuzioni assegnate nel mese di luglio 2022.

Questo perché, qualora risulti una prosecuzione di beneficio per le obbligazioni pecuniarie di credito, nell’intervallo di tempo che intercorre fra l’avvio dell’iter burocratico-giuridico e la concessione dell’autorizzazione, verrebbero emesse note di rettifica da parte dell’Istituto interpellato. Da ciò deriverebbe irregolarità contributiva che impedirebbe la possibilità di riprendere la fruizione di questi e altri benefici successivi.

Resta ferma la possibilità di recuperare l’importo arretrato, se e quando l’UE rilascerà un nulla osta. Il rischio che questa disciplina resti bloccata per un tempo non definito lascia le imprese nel limbo, senza la possibilità di poter accedere e utilizzare benefici già ottenuti e/o in vigore.

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Alessio Ferrario, Consulente del lavoro, Area risorse umane, di Miller Group: alessio.ferrario@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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