Cartelle esattoriali: sale a 120.000 € l’importo entro cui è possibile chiedere la dilazione senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti entrano in vigore importanti novità riguardanti le modifiche della disciplina relativa alla rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Per il disposto delle nuove regole, applicabili per le richieste di dilazione di cartelle esattoriali presentate dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), viene portato da 60.000 a 120.000 euro l’importo di ogni singola istanza in relazione a cui il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

 

Le nuove regole, inoltre, aumentano da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza della dilazione. Importante sottolineare che, in caso di decadenza, il contribuente non potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico.

Tuttavia, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, non preclude la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento per carichi diversi da quelli per cui è intervenuta la decadenza.

 

Si ricorda inoltre che, per effetto delle disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza Covid-19, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

 

Nello specifico:

  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21.2.2020);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31.12.2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
  • per le rateizzazioni richieste a partire dal 1.1.2022 fino al 15.7.2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

 

Con la conversione in legge del decreto entra in vigore, inoltre, anche la disposizione che estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PA con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In particolare, questa possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Paola Gatti, Partner | Commercialista & Revisore contabile di Miller Group: paola.gatti@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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