Tutte le novità su lavoro e fisco del Decreto Sostegni

In questo articolo riportiamo l’interpretazione che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha dato in merito alle novità su lavoro e fisco del Decreto Sostegni recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

In questo articolo riportiamo l’interpretazione che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha dato in merito alle novità su lavoro e fisco del Decreto Sostegni recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il Decreto Sostegni, n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro e fisco, determinando oltre agli attesi indennizzi, alcune precisazioni circa:

  • ammortizzatori sociali;
  • licenziamenti;
  • contratto a tempo determinato;
  • riscossione delle cartelle esattoriali.

Con la circolare n. 6 del 2021 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina tale decreto fornendo le prime indicazioni interpretative sul provvedimento.

Vediamo in dettaglio quanto emerso.

  1. Ammortizzatori sociali

A favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica sono concesse ulteriori 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Con riferimento, invece, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di assegno ordinario sono concesse ulteriori 28 settimane per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Si segnala che le domande devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ulteriore novità è la possibilità che i nuovi trattamenti possano essere concessi, per tutte le tipologie di ammortizzatori:

  • con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, con eventuale richiesta di anticipo del 40%;
  • mediante anticipo da parte del datore di lavoro.

È importante ricordare che, trascorsi i termini, nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda infine che è necessario trasmettere i dati tramite il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig», che va a sostituire il modello SR41.

2. Licenziamenti

Il Decreto Sostegni conferma il divieto dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • fino al 30 Giugno 2021, per la generalità delle aziende;
  • fino al 31 Ottobre 2021, per i datori di lavoro che possono accedere ai trattamenti di Assegno ordinario FIS, di Cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché di Cassa integrazione salariale operai agricolo (CISOA).

Restano inoltre sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

In merito a tale punto, la circolare n.6 della Fondazione Studi avanza il dubbio sul fatto che il divieto di licenziamento economico, valido per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno, sia esteso al 31 ottobre soltanto in caso di effettiva fruizione della cassa in deroga o assegno ordinario.

3. Contratti a tempo determinato

L’articolo 17 specifica che, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato anche in assenza di causali.

A tal proposito, la Fondazione ha specificato che, secondo quanto riportato, sarà possibile usufruire di una ulteriore possibilità di proroga di dodici mesi, anche laddove le parti abbiano già usufruito di un rinnovo precedente, purché appunto non venga superato il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva del rapporto a tempo determinato, che, invece, rimane.

4. Riscossione delle cartelle esattoriali

Si prevede anche l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5.000 euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ aggiornate al D.L. n. 41/2021.

La platea dei beneficiari include:

  • persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La Fondazione Studi ha ricordato infine che modalità e tempi di annullamento, effettuati automaticamente dall’agente della riscossione, saranno adottati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

Per saperne di più su tutte le novità del Decreto Sostegni in materia di lavoro e fisco, scrivi a Diego Albergoni, diego.albergoni@millergroup.it, Consulente del Lavoro e Co-Founder di Miller Group.

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