Il decreto fisco-lavoro n. 146 2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Dal 28/03/2022 è online l’applicazione per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali sul sito istituzionale www.servizi lavoro.gov.it che dal 1° maggio era stata individuata come unica modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite e-mail agli ispettorati territoriali. E’ possibile accedere al servizio, per i datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L’ispettorato aveva previsto un periodo di transizione fino al 30 aprile 2022 in cui fosse possibile utilizzare sia l’invio telematico che quello via e-mail.
NUOVO AGGIORNAMENTO
INL il 22 aprile con una nuova nota ha comunicato che la modalità via e-mail potrà ancora essere utilizzata anche dopo il 1 maggio per casi particolari
Obbligo dei tempi della comunicazione in prima applicazione: chi riguarda
• i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, quelli ancora in corso alla data del 11/01/2022, per i quali la comunicazione andava inviata entro il 18/01/2022.
• gli incarichi conferiti dopo l’11 gennaio, per i quali la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione del lavoro occasionale
• esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti)
• solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Chi è escluso:
• le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
• i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
•le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
• i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro).