Scopriamo cosa cambia per il bonus formazione 4.0 dopo le novità introdotte dall’art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). Il Mise, con decreto del 1° Luglio 2022, è intervenuto per dettare le regole per la fruizione del bonus potenziato.
Ricordiamo che il bonus era stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 46 a 56, legge n. 205/2017) e, da ultimo modificato, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lett. i) ed l), legge n. 178/2020), che ne disponeva la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ampliandone il novero delle spese ammissibili.
I recenti interventi del Decreto Aiuti confermano la possibilità di fruire di un credito d’imposta potenziato per le attività finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0. Nello specifico l’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Il beneficio spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono invece escluse dal beneficio:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
Le aliquote del credito sono state incrementate secondo tale schema:
- per le piccole imprese, dal 50% al 70%delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 €;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 €.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal decreto ministeriale del 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
- 40%delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- 35%delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Il Decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ai fini del godimento della maggiorazione del credito d’imposta, le attività formative dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore. Le attività formative potranno essere svolte anche in modalità “e-learning”, a patto che siano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti.
La maggiorazione introdotta nel credito d’imposta spetterà per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, a condizione che la formazione sia erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa, si tratta nello specifico di:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001: 2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori;
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Per chiudere il cerchio manca solo l’ultimo tassello: il Decreto Direttoriale del Mise, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 1° luglio 2022, che dovrà dettare i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.
Accertamento competenze
Il decreto richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. Dovrà essere previsto un accertamento iniziale diretto a constatare il livello di competenze di ciascun singolo dipendente.
Tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione. In funzione del livello di competenze di base e specifiche, accertato secondo e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore andrà a stabilire il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il predetto decreto direttoriale.
Ai fini della fruizione del beneficio è inoltre previsto l’accertamento finale del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante al corso. Solo in caso di superamento del test finale – da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel suddetto decreto direttoriale – e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.
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