È finalmente disponibile sul sito INAIL il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 OT23, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso dell’anno 2022.
Secondo l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, è prevista una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare l’apposita istanza (compilando il Modulo di domanda citato) in modalità telematica, attraverso la sezione “Servizi Online” del sito INAIL, entro il 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. Tale domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività, la condizione di presentazione della domanda riguarda gli interventi migliorativi: che devono essere stati realizzati nell’anno precedente alla presentazione della domanda stessa.
Quindi, l’azienda indica sul Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione, gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (in questo caso: 2022).
Gli interventi migliorativi considerati come validi dall’INAIL sono elencati nell’apposito Modello, che li articola dividendoli in 5 macroaree:
- prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
- prevenzione del rischio stradale;
- prevenzione delle malattie professionali;
- formazione, addestramento, informazione;
- gestione della salute e sicurezza;
- gestione delle emergenze e DPI.
Inoltre, ad ogni intervento è attribuito un punteggio: il minimo punteggio per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è pari a 100.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dall’azienda, questa deve riportare data e firma del datore di lavoro o di altri soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda. A queste andranno aggiunte: contenuti congrui con l’oggetto dell’intervento e prove documentali, che attestino l’attuazione nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
La riduzione potrà essere concessa previo accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. Regolarità che deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso di prevenzione.
Qualora la domanda fosse accolta per presenza di tutti i requisiti, la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza. Mentre, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, porta all’annullamento della riduzione stessa e l’INAIL può richiedere sia le integrazioni dei premi dovuti sia applicare le sanzioni vigenti in materia.
Per maggiori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Carlotta Tronconi, Partner | Consulente del lavoro: carlotta.tronconi@millergroup.it, tel. 02.36762490.