Attraverso la circolare n. 106/2022, l’INPS ha apportato modifiche alla regolamentazione relativa alla consegna della documentazione medica all’Istituto necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Con questa modifica le certificazioni dovranno essere presentate esclusivamente ai datori di lavoro, l’Istituto si occuperà solo dei controlli sui requisiti di accesso per la fruizione flessibile del congedo.
La novità riguarda tutte le lavoratrici che vogliono astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase di istruttoria.
Flessibilità del congedo di maternità
Per poterne fruire, la lavoratrice dipendente dovrà acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza la certificazione sanitaria dove si attesterà che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrecherà pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Acquisita tale certificazione, la lavoratrice dovrà presentarla al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, in modo che lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nel mese suddetto, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.
Non è più quindi necessario produrle all’INPS.
L’Istituto si occuperà solo di effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, di verificare:
- che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, rientri nell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza;
- l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità;
- l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
- l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell’indennità.
Astensione posticipata
Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto e nei cinque mesi successivi allo stesso, a meno che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per maggiori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Alessio Ferrario, Consulente del lavoro: alessio.ferrario@studioalbergoni.it, tel. 02.36762490.