Aggiornato il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, che era stato sottoscritto il 14 marzo scorso
Considerando l’attuale periodo storico dettato, prima di tutto, dalla necessità di contenere l’emergenza derivante dal contagio da Coronavirus e, allo stesso tempo, anche di rimettere in moto il mondo economico e lavorativo, è sicuramente fondamentale non trascurare l’aspetto di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Risulta quindi evidente per tutte le diverse tipologie di aziende, pensare ad una riorganizzazione delle attività e degli ambienti lavorativi che possano permettere lo svolgimento delle fasi operative garantendo la salute e sicurezza dei lavoratori.
Con questo obiettivo, i datori di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, saranno chiamati a costruire e applicare specifiche procedure operative capaci di garantire ambienti di lavoro sicuri evitando la possibilità di contagio da SARS-CoV-2 e rimanendo in linea con gli adempimenti normativi attualmente richiesti dalle autorità.
Il Nuovo Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e i nuovi principali aggiornamenti
Come il precedente protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 anche questo nuovo protocollo indica che, come in precedenza, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione tuttavia si aggiunge che, “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Ulteriore aggiornamento riguarda poi il tema dell’informazione: viene indicato che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.
Ricapitolando, le maggiori novità introdotte dal nuovo Protocollo Condiviso aggiornato riguardano precisamente:
- INGRESSO IN AZIENDA E NEGLI AMBIENTI AZIENDALI
- LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
- UTILIZZO DEI DPI NEGLI SPAZI COMUNI
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
- RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Ingresso in azienda e negli ambienti aziendali
Per quanto riguarda le novità implementate in riferimento all’ingresso del personale sia aziendale che esterno è stato disposto che:
- L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
La sanificazione straordinaria
Riguardo alla sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro possiamo riscontrare all’interno del nuovo protocollo condiviso l’aggiornamento dei seguenti punto:
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Utilizzo dei DPI negli spazi comuni
Nel protocollo condiviso aggiornato vengono inserire le seguenti indicazioni:
- È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
- Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
Organizzazione aziendale per garantire il distanziamento sociale
Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente riguarda l’organizzazione aziendale e nello specifico:
- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
- è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
- per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;
- l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
- è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Il ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria:
Il Protocollo Condiviso aggiornato indica che:
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (ad esempio tamponi);
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) – anche per valutare profili specifici di rischiosità – e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
Riguardo infine alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale -ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo- comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Obblighi e possibili sanzioni per il Datore di Lavoro
I datori di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, saranno chiamati a stendere e applicare specifiche procedure operative che garantiscano ambienti di lavoro sicuri, evitando dunque nel migliore modo la possibilità di contagio da SARS-CoV-2, rimanendo in linea con gli adempimenti normativi attualmente richiesti dalle autorità governative e dimenticando inoltre la possibilità di incorrere nelle seguenti possibili sanzioni:
- obbligo derivante dal art.17 del D.lgs.81/08 con sanzione di riferimento all’art.55 del D.Lgs. 81/08 che prevede ammende che vanno da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 6.400 euro;
- obbligo derivante dal art.18 del D.lgs.81/08 con sanzione di riferimento all’art.55 del D.Lgs. 81/08 che prevede la possibilità di arresto fino a quattro mesi e ammende che vanno da un minimo di 750 euro fino ad un massimo di 6.000 euro.
Concludendo, solo riorganizzando la realtà lavorativa, strutturando e applicando le indicazione procedurali costruite ad hoc per la specifica azienda e rispettando le prescrizioni dettate dal protocollo condiviso per la gestione della riapertura degli ambienti produttivi realizzato dalle autorità governative, sarà possibile garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro il più possibile salubre, nonché sicuro anche in relazione all’emergenza innescata dal Coronavirus, evitando così la possibilità di sanzioni mirate per la mancata applicazione delle indicazioni richieste dal nuovo Protocollo condiviso del 24/04/2020.
Per ulteriori informazioni sul protocollo condiviso aggiornato scrivi a Luca Caffi, luca.caffi@millergroup.it, Safety Consultant di Miller Group.