Nuovi crediti d’imposta per la sicurezza sul lavoro

Con il DL Rilancio sono stati introdotti nuovi crediti d’imposta per la sicurezza sul lavoro al fine di limitare il rischio di diffusione di Covid-19 negli ambienti

Arrivano con il DL Rilancio approvato dal Governo il 13 Maggio due nuovi crediti d’imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

In particolare, il primo è diretto a favorire la riapertura delle attività economiche in sicurezza, mentre il secondo agevola la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI. Vediamoli nel dettaglio.

Il primo credito d’imposta per la riapertura in sicurezza

Innanzitutto, i crediti d’imposta – che come detto riguardano sia i lavori per la sicurezza, sia le misure per la sanificazione – spettano alle imprese che devono mettere in sicurezza i luoghi di lavoro aperti al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema.

Tale credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Esso riguarda in breve tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus, ad esempio:

  • rifacimento spogliatoi e mense;
  • realizzazione di spazi medici;
  • ingressi e spazi comuni;
  • acquisto di arredi di sicurezza;
  • investimenti in attività innovative.
  • sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Questo beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.

Il credito d’imposta per l’acquisto di DPI

Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti.

Tale incentivo non è una novità assoluta, ma una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità.

L’agevolazione fiscale è destinata nel complesso a tutte le imprese e alle partite IVA ed è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro. Per questa ragione sono ammissibili:

  • spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensizione, non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP, ed è previsto inoltre un decreto ministeriale applicativo.

IVA

Ulteriore novità riguarda poi l’aliquota IVA minima del 5% che sarà applicata per l’acquisto per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

È bene però ricordare che c’è un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi.

Di seguito l’elenco dei dispositivi:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Contributi INAIL

Infine, sono previsti interventi straordinari dell’INAIL che possono andare da 15mila a 100mila euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid.

La misura di questi aiuti dipende dalle dimensione dell’impresa. Nel dettaglio, è incentivato l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Per le imprese sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:

  • fino a 9 dipendenti: 15mila euro;
  • da 10 a 50 dipendenti: 50mila euro;
  • con più di 50 dipendenti: 100mila euro.

Concludendo, tale agevolazione è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili.

Se vuoi aggiornamenti sui nuovi crediti d’imposta per la sicurezza sul lavoro introdotti dal DL Rilancio scrivici. Il team Safety di Miller Group darà supporto alla tua impresa.

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