L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha pubblicato gli attesi chiarimenti, fornendo l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti.
La norma prevede che “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Pertanto, vi è la possibilità per il datore di lavoro, su base volontaria, di erogare buoni benzina esenti (in formato cartaceo o elettronico) ai lavoratori dipendenti fino a 200 euro per l’anno 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto anticipato con la nostra precedente informativa, ossia che il bonus benzina di euro 200, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51 comma 3, quindi il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non è di ostacolo all’applicazione della disciplina in esame.
Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258.23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 può essere innalzato a 458.23 euro totali.
Potenziali destinatari del bonus sono solo i lavoratori dipendenti, con qualsiasi tipologia contrattuale.
L’Agenzia ha chiarito che devono essere rendicontati in modo separato i buoni benzina e le misure di cui all’art. 51, co. 3, TUIR. Pertanto, nel LUL di competenza e nella successiva CU sarà necessario indicare:
- il valore dei buoni benzina ex art. 2 dl 21/2022 fino a 200 euro;
- il valore dei beni e servizi art. 51, co. 3, TUIR (benefit in natura, comprensivi anche di eventuali ulteriori buoni benzina) fino a 258.23 euro.
Considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 – comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
Viene inoltre chiarita la possibilità di riconoscimento anche di buoni per la ricarica di veicoli elettrici, per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
L’Agenzia delle Entrate, stante l’espresso richiamo del legislatore (art. 51, comma 3, TUIR) ed il mancato richiamo alla erogazione alla “generalità dei dipendenti o categorie di essi”, ha infine confermato che il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”, senza la necessità di stipulare accordi aziendali con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.
Ricordiamo che tutti possono avere accesso al bonus indipendentemente dallo stipendio, visto che la concessione del bonus non è legata a limiti reddituali. Per ottenerlo non è necessaria alcuna domanda da parte del dipendente: sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e di quale importo. Il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto ai 200 euro.
Aspetti contabili dei voucher carburante
- l’agevolazione dovrà essere contabilizzata in maniera autonoma rispetto agli altri benefit;
- l’agevolazione riguarda i buoni concessi nel 2022 e nei primi 12 giorni del 2023;
- il voucher, si considera percepito a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito dopo.
Buoni carburante: due esempi pratici
- Primo caso – Lavoratore che nel 2022 percepisce 100 euro di buono benzina e 300 euro di altri benefit (diversi dai buoni benzina). Avendo con i 300 euro superato il limite di esenzione di 258.23 euro annuo, l’intero valore di 300 euro sarà assoggettato interamente a tassazione ordinaria. Mentre i 100 euro di buono benzina, non superando la soglia dei 200 euro è completamente esente.
- Secondo caso: Lavoratore che percepisce buoni benzina per 250 euro e 200 euro per altri benefit.
Se vuoi avere maggiori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Diego Albergoni, Consulente del lavoro | Co-Founder di Miller Group: e-mail diego.albergoni@millergroup.it, tel. 02.36762490.