A partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce un credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Ecco tutti i dettagli.
- A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il bonus è inoltre riconosciuto anche enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata e agli esercenti arti e professioni, anche se l’attività viene svolta in forma associata e ivi compresi i soggetti che esercitano come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa.
- Cosa è previsto
Tale bonus è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito, nel limite massimo di 20 milioni di euro e riguarda esclusivamente i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Per i beni materiali e immateriali “non 4.0” il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito nel limite massimo di costi ammissibili pari a:
- 2 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali;
- 1 milione di euro per gli investimenti in beni strumentali immateriali.
La misura del credito d’imposta è poi diversamente articolata a seconda della data in cui avviene l’acquisto.
- Cosa è escluso
Alla luce di quanto anticipato, sono esclusi gli investimenti in:
- mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164, comma 1, TUIR (autovetture ed autocaravan, aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto);
- beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (D.M. 31 dicembre 1988);
- fabbricati e costruzioni;
- beni indicati nell’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) (condutture, condotti, materiale rotabile),
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- beni a qualunque titolo già utilizzati (si considera “nuovo” anche un bene utilizzato per un certo periodo in base ad un contratto di comodato e poi acquistato dallo stesso comodatario, v. risposta a interpello 3 febbraio 2022, n. 63).
Come si accede
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo economico entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, vale a dire entro il 30 novembre 2022, per gli investimenti realizzati nel 2021 ed entro il 30 novembre 2023 per gli investimenti effettuati nel 2022.
Per saperne di più sul credito d’imposta beni strumentali 4.0, scrivi a Paul Renda, paul.renda@millergroup.it, CEO di Miller Group.