Certificazione obbligatoria per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso la nota n. 694/2024, fornendo dettagli in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi condotti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, nel contesto di appalto o subappalto, ai sensi del D.P.R. n. 177/2011.

Con “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” si intendono tutti quei luoghi di lavoro in cui possono essere presenti sostanze pericolose, agenti inquinanti o situazioni che comportano dei rischi per la salute dei lavoratori. Questi ambienti richiedono precauzioni speciali e misure di sicurezza per proteggere chi vi opera.

Esempi di ambienti sospetti di inquinamento o confinati includono:

  • Ambienti industriali: fabbriche, stabilimenti chimici o siti di produzione in cui possono essere presenti sostanze chimiche pericolose
  • Spazi confinati: luoghi chiusi o parzialmente chiusi con accesso limitato, come serbatoi, cisterne, pozzi, condotte, tunnel, ecc. Questi spazi possono avere limitazioni per l’accesso e la ventilazione, aumentando il rischio di esposizione a sostanze pericolose o condizioni ambientali avverse
  • Lavori di bonifica ambientale: attività volte a rimuovere o gestire sostanze inquinanti da un’area, come la bonifica di terreni contaminati
  • Siti di smaltimento dei rifiuti: luoghi in cui vengono gestiti rifiuti pericolosi, che possono contenere sostanze chimiche nocive.

 

L’INL ha evidenziato che, in conformità all’articolo 2 del D.P.R. n. 177/2011, qualsiasi attività lavorativa in tali ambienti è consentita solo a imprese o lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti specificati nell’articolo stesso. 

Le disposizioni delle lettere a) e b) dell’articolo 2 sottolineano l’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza, inclusa la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria e l’adozione di misure di gestione delle emergenze. Questo obbligo si applica a tutte le tipologie di aziende, compresi i lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla sorveglianza sanitaria.

 

Inoltre, il comma 1, lett. c) dell’articolo 2 del D.P.R. n. 177/2011 richiede la presenza di personale con almeno tre anni di esperienza in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, costituendo almeno il 30% della forza lavoro. Questa esperienza deve essere posseduta dai lavoratori che svolgono le funzioni di preposto. La percentuale del 30% si riferisce al personale impiegato per l’attività specifica, indipendentemente dal totale della forza lavoro aziendale.

 

Di conseguenza, le imprese sono obbligate a impiegare personale qualificato, rispettando i requisiti minimi di esperienza triennale e utilizzando contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di altre tipologie contrattuali, l’impresa deve certificare preventivamente il contratto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Se il personale è impiegato tramite un contratto di appalto, occorre certificare i contratti di lavoro, senza includere il contratto “commerciale” di appalto. Le certificazioni possono essere utilizzate per tutta la durata dei rapporti di lavoro, indipendentemente dal singolo appalto che ne ha determinato la certificazione.

 

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