Come gestire la cartella sanitaria dei lavoratori cessati

Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, come previsto dall’art. 25 D.Lgs. 81/08 comma d) e) ed f).

Prima di addentrarci nel merito è bene far subito una prima distinzione tra i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, biologici gruppo 3 e 4, radiazioni ionizzanti e quelli non esposti, in quanto sono diverse le modalità di gestione della loro cartella sanitaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, biologici gruppo 3 e 4 e radiazioni ionizzanti

Le cartelle sanitarie di questi lavoratori devono essere obbligatoriamente spedite all’Inail con le seguenti modalità:

La documentazione va inoltrata al seguente indirizzo:

INAIL – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed AmbientaleArchivio cancerogeni/agenti biologici/radiazioni ionizzanti (a seconda del caso) Via Fontana Candida, 1 – Monte Porzio Catone – 00078 (RM)


L’Inail suggerisce, per una corretta gestione dell’archiviazione, l’invio in busta chiusa con apposizione della seguente dicitura “Contiene documentazione con dati sensibili”, secondo le modalità di seguito indicate:

  • dentro la busta dovrà essere inserito il plico chiuso contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
  • il plico deve recare l’indicazione del nominativo del lavoratore, nonché la dicitura “Contiene documentazione con dati sensibili”;
  • il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
  • nominativo del lavoratore/i;
    • luogo e data di nascita;
    • data di assunzione;
    • mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
    • tipologia del rischio (agenti cancerogeni o agenti biologici o radiazioni ionizzanti);
    • ragione sociale del datore del lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
    • data di cessazione del rapporto di lavoro.

Dovrà poi essere consegnata una copia della cartella sanitaria a ciascun lavoratore, avendo cura di conservare prova dell’avvenuta consegna.

Lavoratori non esposti

Rientrano in tale categoria tutti i gli altri lavoratori sorvegliati.

Per tali lavoratori, invece, vi è l’obbligo a carico del medico di consegnare l’originale della cartella presso la sede dell’azienda, che ha l’obbligo di conservarla per 10 anni.

Anche in questo caso, dovrà poi essere consegnata una copia della cartella sanitaria a ciascun lavoratore, avendo cura di conservare prova dell’avvenuta consegna.

In entrambe le categorie trattate, appare necessario dunque, quanto segue:

  • il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;

  • il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore;

  • si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.

Per quanto concerne le sanzioni:

  • per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro, la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;

  • per il medico competente che non fornisce al lavoratore, al momento della sua dimissione, una copia della cartella sanitaria, è previsto l’arresto fino a un mese di reclusione o una multa da 219,20 fino a 876,80 euro;

  • per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per avere maggiori informazioni scrivere a carlotta.tronconi@millergroup.it

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