Fringe benefit 2023: le condizioni da rispettare per la corretta applicazione del limite pari a 3.000 euro

Per il solo periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri dipendenti, con figli fiscalmente a carico, nel limite massimo di 3.000 euro. Questo è quanto emerge dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 23\E del 1° agosto 2023, nella quale vengono riportate le linee guida per l’attuazione di questa nuova agevolazione. Tuttavia, per garantire la corretta erogazione dei fringe benefit e massimizzare i vantaggi fiscali, il datore di lavoro deve seguire alcuni passaggi chiave prima di procedere.

 

La nuova soglia massima per i fringe benefit

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per i datori di lavoro di erogare fringe benefit, nel limite massimo di 3.000 euro, ai propri lavoratori dipendenti – con figli fiscalmente a carico – durante il periodo d’imposta 2023. Secondo il “principio di cassa allargato“, queste erogazioni possono avvenire entro il 12 gennaio 2024. Tuttavia, è fondamentale rispettare il limite massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario.

Queste liberalità possono anche includere, ad esempio, il rimborso delle utenze domestiche per il servizio idrico integrato, l’energia elettrica e il gas naturale. È importante notare che tali erogazioni non contribuiranno a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Beneficiari dei Fringe Benefit

I beneficiari dei fringe benefit comprendono non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori e gli amministratori che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Perché un figlio sia considerato fiscalmente a carico, è necessario che il suo reddito lordo, al netto degli oneri deducibili, non superi determinati massimali. Nel dettaglio, i massimali sono di: 4.000 euro per figli fino a 24 anni di età; 2.840,51 euro per figli oltre i 24 anni di età.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Questo vale anche nel caso in cui il lavoratore non possa usufruire della detrazione per figli fiscalmente a carico a causa del percepimento dell’assegno unico e universale (AUU).

Inoltre, la circolare chiarisce che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui questi si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

 

Condizioni temporali e cumulabilità

La data di riferimento per verificare se un figlio è fiscalmente a carico è entro il 31 dicembre 2023, in linea con il citato principio dell’unitarietà del periodo d’imposta. I genitori dovranno verificare se il reddito supera i limiti indicati a tale data. In altri termini ricordiamo che sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) fino ai 24 anni d’età. Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4 mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. Pertanto se il lavoratore ha compilato la dichiarazione e al 31/12/2023 il requisito NON sussiste più (o prima di tale data se il limite viene superato in corso d’anno), il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare all’azienda la perdita del requisito.

Mentre per quanto riguarda la restante platea di lavoratori dipendenti, ossia coloro che non hanno figli fiscalmente a carico, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione, previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

È importante sottolineare che il limite dei 258,23 euro e di 3.000 euro in caso di figlio/i a carico non rappresenta una franchigia, ma un limite effettivo. Superare tali limiti comporterà che l’intero valore dei benefit concorra a formare il reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Inoltre, entrambi i limiti fiscali possono essere cumulati, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200 euro previsto dalla Legge n. 23/2023. Tuttavia, se il datore di lavoro desidera erogare entrambe le tipologie di benefici, dovrà emettere due voci paga distinte per rispettare i relativi limiti di esenzione.

 

Obblighi e adempimenti per datori di lavoro

Per garantire la corretta erogazione dei fringe benefit, il datore di lavoro deve seguire almeno due passaggi chiave prima di procedere.

 

  1. Dichiarazione del lavoratore e verifica della condizione di figlio a carico

Prima di erogare fringe benefit ai lavoratori, i datori di lavoro devono richiedere una dichiarazione preventiva al lavoratore che attesti il diritto all’aumento della soglia di esenzione. Questa dichiarazione deve includere il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui questa dichiarazione manchi, l’agevolazione non potrà essere applicata.

La documentazione che comprova l’avvenuta dichiarazione deve essere conservata, possibilmente con firma digitale, per poter essere presentata in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

I lavoratori – come sopra specificato – sono tenuti a informare il datore di lavoro nel caso in cui i presupposti per il riconoscimento del beneficio cambiassero nel corso dell’anno. In questo caso, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti successivamente e entro i termini di conguaglio di fine anno o di fine rapporto nel caso di cessazione nel 2023.

 

  1. Informativa alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

Un altro obbligo per il datore di lavoro è l’informativa alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), se presente. Questa comunicazione, secondo le indicazioni dell’agenzia delle entrate, può essere effettuata anche dopo l’erogazione dei fringe benefit, purché avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.

 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti contatta Diego Albergoni | Founder & Consulente del lavoro di Miller Group diego.albergoni@millergroup.it, tel. 02.36762490.

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