Protocollo condiviso per contenimento Covid19

Il protocollo condiviso per il contenimento del Covid-19 contiene linee guida per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro. Ecco di cosa si tratta.

L’obiettivo del protocollo condiviso è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il DPCM 11 Marzo 2020 prevede l’osservanza di misure restrittive all’interno del territorio nazionale, ovvero:

  • Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • Assumano protocolli anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di strumenti di protezione individuali;
  • Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Il 14 Marzo 2020 il protocollo condiviso stabilisce, tramite 13 punti, ulteriori misure di precauzione ad integrare il decreto sopra citato.

CHI NON È IN REGOLA RESTA CHIUSO

Il primo punto sancito nella premessa è che la prosecuzione delle attività produttive “può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro”. Si prevede poi che “è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività”.

In altre parole, le fabbriche che non possono rispettare le linee guida saranno chiuse finché non sono in grado di garantire livelli di sicurezza adeguati.

Oltre a quanto riportato nella premessa, sopra esposta, elenchiamo di seguito nel dettaglio i 13 punti riportati e stabiliti con il protocollo condiviso, che, se applicati, possono garantire l’esercizio dell’attività lavorativa garantendo la salute e la sicurezza dei lavoratori e più in generale anche della popolazione:

  1. INFORMAZIONE: è in capo al Datore di Lavoro informare chiunque entri in azienda (lavoratori e non),attraverso affissione o consegna di dépliants informativi ,sulle disposizioni dettate dalle Autorità e dall’azienda stessa al fine di evitare eventuali contagi con l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presente febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, se si proviene da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti chiamando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se risulterà essere superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso, così come a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
  3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: è necessario individuare delle procedure di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre la possibilità di contatto con il personale interno; gli autotrasportatori, se possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non accedere agli uffici e mantenere nelle operazioni di carico/ scarico la rigorosa distanza di 1 metro; per tutto il personale esterno vanno installati / individuati servizi igienici dedicati, i quali dovranno essere periodicamente puliti. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori che nel caso si devono attenere alle disposizioni aziendali. Se l’azienda presenta un servizio di trasporto va garantita la sicurezza di ogni lavoratore . Tutte le norme citata vanno applicate anche alle aziende in appalto.
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazione di lavoro e delle aree comuni di svago; e in caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro ventilazione; l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute ,secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/ periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: è necessario che tutte le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani che devono essere lavate frequentemente con acqua e sapone, per tale motivo l’azienda è tenuta a mettere a disposizione idonei mezzi.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI: è di fondamentale importanza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie e camici ecc..) conformi a quanto prescritto dalle autorità scientifiche sanitarie, in particolar modo qualora la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI: l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e la sanificazione periodica degli spazi stessi.
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: bisogna disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso a smart work; ove non è possibile, è consentito utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili, in alternativa creare un piano di turnazione dei dipendenti tale da diminuire al massimo i contatti e di creare dei gruppi distinti ed autonomi e soprattutto riconoscibili. Sono sospese e annullate tutte le trasferte/ viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
  9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI: si favoriscano ingresso e uscita scaglionati e dove possibile occorre dedicare una porta di entrata e una di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: gli spostamenti all’interno del sito aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, non sono consentite le riunioni in presenza e sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria. È possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/ funzione.
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nel caso in cui una persona in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, deve darne comunicazione immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali; l’azienda procederà ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e collabora con le suddette per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/ RLS: la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche. Vanno privilegiate in questo periodo le visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché può diventare una misura di prevenzione. Il medico competente collabora con Datore di Lavoro e RLS/RLST per integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie dei dipendenti nel rispetto della privacy.
  13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: è costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

MANCATA APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO: POSSIBILI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO?

Va premesso che per la corretta gestione documentale e applicazione concreta del Protocollo Condiviso, stabilito tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali, il datore di lavoro dovrà effettuare una nuova Valutazione del rischio Biologico considerando il reale rischio derivato anche dalla possibile esposizione al SARS-CoV-2, dalla quale ne deriverà il protocollo di gestione del rischio interno aziendale, che dovrà altresì rispettare le condizioni e i punti saldi del protocollo condiviso, qua disopra riportati.

Detto ciò è possibile affermare che in caso di contagio da COVID-19 (“Coronavirus”) di un dipendente di una società vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro della società di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – e a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata, a titolo esemplificativo, nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08, riportate nello specchietto riassuntivo di seguito:

Specchietto delle possibili sanzioni in carico al Datore di Lavoro, secondo il D.lgs. 81/08:

RIFERIMENTO ART. OBBLIGO RIFERIMENTO ART. SANZIONE SANZIONE APPLICABILE
Art. 17 comma 1 lett. B   Art. 55 comma 1 lett. b arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 17 comma 1 lett. a Art. 55 comma 3 ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)  
Art. 18 comma 1 lett. O   Art. 55 comma 5 lett. a arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro
Art. 18, comma 1, lettere c), e), f) e q)   Art. 55 comma 5 lett. c arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte   Art. 55 comma 5 lett. d arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Art. 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v)   Art. 55 comma 5 lett. e ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Art. 18, comma 1, lettere r)   Art. 55 comma 5 lett. g sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
Art. 18, comma 1, lettere g-bis) e r)   Art. 55 comma 5 lett. g sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r)
Art. 18, comma 1, lettera aa)   Art. 55 comma 5 lett. l sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa)

Per ulteriori informazioni sul protocollo condiviso per il contenimento del Coronavirus scrivi a carlotta.tronconi@millergroup.it , consulente di Sicurezza sul Lavoro di Miller Group,

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