Le Nuove Direttive per le Locazioni Brevi e Turistiche nel 2024

Modifiche alle Locazioni Brevi e Turistiche nel 2024

La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio, porta significative modifiche alle locazioni brevi, introdotte attraverso l’articolo 1, comma 63. Questo emendamento prevede un aumento dell’aliquota di imposta dalla cedolare secca, passando dal 21% al 26% per i redditi derivanti da contratti di locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Inoltre, viene introdotta una ritenuta a titolo di acconto per intermediazioni immobiliari.

La cedolare secca, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 23/2011, si applica alle locazioni di immobili abitativi da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa, sostituendo IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Le attuali aliquote della cedolare secca sono del 21% per l’ordinaria e del 10% per le locazioni a canone concordato.

Con l’articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, sono state regolamentate le “locazioni brevi“, consentendo l’applicazione della cedolare secca al 21%.

Per affitti brevi non effettuati in forma imprenditoriale, una persona fisica può affittare fino a quattro unità abitative mantenendo la qualifica di “non imprenditore”. Oltre tale limite, si configura un‘attività imprenditoriale con conseguenti adempimenti e l’impossibilità di utilizzare la cedolare secca.

È necessario ottenere un codice CIN per ciascun appartamento destinato agli affitti brevi.

 

Introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e Sanzioni Associate

Il Ministero del Turismo ha introdotto il CIN per le locazioni brevi e turistiche, conforme al Decreto Legge n. 145/2023. Tuttavia, la procedura telematica per l’assegnazione del CIN non è ancora operativa, come comunicato il 9 gennaio attraverso una nota ministeriale. Le sanzioni relative al mancato adempimento degli obblighi legati al CIN entreranno in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

La legge n. 191, convertendo il Decreto Legge n. 145/2023 in connessione con la legge di bilancio 2024, ha introdotto il CIN per locazioni turistiche, brevi e attività turistiche ricettive. Il CIN sarà assegnato tramite procedura automatizzata gestita dal Ministero del Turismo, garantendo concorrenza e trasparenza del mercato.

Coloro che svolgono attività di locazione turistica o brevi, in forma imprenditoriale, sono tenuti all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico del comune di appartenenza.

È importante notare che l’attività viene considerata imprenditoriale anche per chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

Il nuovo provvedimento prevede sanzioni specifiche per l’assenza o la mancata esposizione del CIN negli affitti brevi. Il proprietario senza CIN o chi affitta unità immobiliari per fini turistici senza CIN sarà soggetto a multe da 800 a 8.000 euro. L’omissione dell’esposizione del CIN comporterà multe da 500 a 5.000 euro per ciascuna violazione. La mancanza di indicazione del CIN negli annunci sarà punita con multa e rimozione immediata dell’annuncio irregolare.

In caso di attività imprenditoriale, saranno sanzionate sia l’assenza dei requisiti di sicurezza che la mancata presentazione della SCIA, con multe da 2.000 a 10.000 euro. L’assenza di dispositivi di sicurezza comporterà multe da 600 a 6.000 euro per ogni violazione.

La normativa mira a garantire sicurezza, concorrenza e trasparenza nel mercato delle locazioni brevi e turistiche.

 

Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare Lorenzo Alfieri | Consulente Tax & Finance di Miller Group, all’indirizzo lorenzo.alfieri@millergroup.it oppure chiama il 02.36762490

Condividi l'articolo

Condividi l'articolo

SUPPORTO ALLE IMPRESE

COME POSSIAMO ESSERTI D'AIUTO?

Inviaci un'email