Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024. Questa nuova legislazione, identificata come legge n. 213/2023, presenta una serie di modifiche e novità significative che nel corso dell’anno influenzeranno diversi settori, dal Fisco alle pensioni, dalla locazione breve all’agricoltura.
Riepilogo dei principali contenuti
- Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa
L’articolo 1, comma 7, interviene sulla disciplina del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa. Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo stesso, ed è estesa ai mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al Fondo ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.
- Famiglie Numerose e Cedolare Sugli Affitti Brevi
I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell’esame in Senato, includono le “famiglie numerose” tra le categorie prioritarie che rispettino determinate condizioni per accedere al Fondo di Garanzia.
- Plastic Tax, Sugar Tax, e altre modifiche fiscali
Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 l’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. Il comma 45 riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti specifici, come assorbenti, tamponi, coppette mestruali, latte e preparazioni alimentari per lattanti, pannolini per bambini. L’articolo 1, comma 46, sottopone la vendita dei pellet all’aliquota IVA ridotta del 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (anziché l’aliquota ordinaria del 22%).
Mentre, il comma 48 modifica al rialzo alcuni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo applicati a determinati prodotti del tabacco e prodotti sostitutivi del tabacco.
- Plusvalenze e modifiche al Tax Credit Cinema
Il comma 63 dell’articolo 1 modifica l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca, portandola dal 21 al 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.
Nel medesimo contesto, viene stabilito che per coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, e che incassano o intervengono nei pagamenti dei canoni relativi a tali contratti, la ritenuta deve essere effettuata a titolo di acconto. Inoltre, vengono introdotte modifiche alle modalità di adempimento degli obblighi fiscali concernenti le locazioni brevi. Tali modifiche differenziano tra i soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda della presenza o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e i soggetti residenti nell’Unione Europea senza una stabile organizzazione in Italia.
Il successivo comma 64 dell’articolo 1, aggiunge alla categoria dei redditi diversi ai sensi del TUIR le plusvalenze derivanti dalla vendita onerosa di immobili su cui siano stati effettuati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus. Il comma 65 stabilisce che su tali plusvalenze si può applicare un’imposta del 26%, sostitutiva dell’imposta sul reddito.
Infine, il comma 66 determina che le disposizioni summenzionate saranno applicabili alle cessioni effettuate a partire dallo scorso 1° gennaio 2024.
- Altre modifiche fiscali e norme interpretative
Il comma 71 stabilisce una norma interpretativa riguardante l’esenzione IMU per immobili adibiti esclusivamente a attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto, quando svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust non principalmente commerciali e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
Il comma 72 introduce la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e tariffe relative a tributi comunali, inclusa l’IMU. Mentre, il comma 73 disciplina le differenze (positive o negative).
I commi da 78 a 85 dell’articolo 1 riguardano l’adeguamento delle esistenze fiscali per gli imprenditori che non adottano i principi contabili internazionali. L’adeguamento, limitato al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023, può avvenire eliminando esistenze iniziali superiori a quelle effettive o iscrivendo esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda del metodo, si applicano imposte diverse, senza sanzioni.
Ai commi 86 e 87 è disposto che l’Agenzia delle entrate verifichi le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni per le unità immobiliari beneficiarie del Superbonus, anche ai fini delle rendite catastali.
I commi da 88 a 90, a partire dal 1° marzo 2024, aumentano la ritenuta d’acconto sui pagamenti per oneri deducibili o detrazioni d’imposta. Dal 1° aprile 2024, estendono la ritenuta d’imposta sulle provvigioni anche agli agenti e mediatori di assicurazione.
Il comma 91, invece, aumenta l’aliquota ordinaria dell’IVIE al 1,06% e l’aliquota dell’IVAFE al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Il successivo comma 99 estende gli effetti preclusivi previsti per la cessazione di altra partita IVA anche quando il contribuente ha comunicato autonomamente la cessazione dell’attività nei 12 mesi precedenti.
Mentre, il comma 249 dell’articolo 1, modifica la copertura del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, specificando il tetto di spesa.
Collegato Fiscale convertito in Legge
Parallelamente, la legge n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, ha convertito il Decreto Legge n. 145/2023, noto anche come DL Anticipi, introducendo diverse novità. Vediamo insieme le principali modifiche apportate.
- Acconto IRPEF 2023: il secondo acconto IRPEF per l’anno 2023 è rinviato al 16 gennaio 2024. Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi fino a 170.000 euro nell’anno precedente, è possibile effettuare il pagamento rateale.
- Consultazione fatture elettroniche B2C: i consumatori possono accedere ai dati relativi ai beni acquistati o alle prestazioni ricevute senza aderire preventivamente al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.
- Bonus psicologico 2023: i fondi destinati al bonus psicologico per il 2023 sono rifinanziati fino a un massimo di 10 milioni.
- Rottamazione quater: si prevede la remissione in termini della prima e della seconda rata della Rottamazione quater.
- Deposito bilanci: si estende la platea dei soggetti abilitati al deposito dei bilanci.
- Bonus patenti giovani autotrasportatori: il Bonus patenti per giovani autotrasportatori è rifinanziato con un importo aggiuntivo di 2,4 milioni.
- È prevista l’IVA agevolata per gli integratori alimentari.
- Esenzione IVA per trattamenti di chirurgia estetica: in determinate condizioni, sono esenti dall’IVA alcuni trattamenti di chirurgia estetica.
- Sanatoria crediti ricerca e sviluppo: slitta al 30 luglio 2024.
- Novità per locazioni brevi e turistiche: importanti cambiamenti sono previsti per le locazioni brevi e turistiche, in particolare relativi al codice identificativo CIN.
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