Privacy: installazione di telecamere nei luoghi di lavoro

Il Garante della Privacy, mediante un comunicato stampa del 17 ottobre, è intervenuto sulla sentenza della Corte di Strasburgo che avrebbe consentito, solo in casi eccezionali, l’installazione di telecamere sul posto di lavoro.


Per il caso in questione, la sentenza, se da un lato giustifica le telecamere nascoste, dall’altro conferma il principio di proporzionalità come requisito essenziale per legittimare i controlli sul luogo di lavoro.

Il Garante ha di fatto dichiarato che l’installazione di telecamere nascoste sul posto di lavoro è stata infatti giudicata accettabile dalla Corte solo perché, in uno specifico caso che le era stato sottoposto, erano soddisfatte determinate condizioni: c’erano ragionevoli e fondati sospetti di furti commessi dai lavoratori contro beni aziendali, l’area oggetto delle riprese (che era anche aperta al pubblico) era piuttosto limitata. Le telecamere erano state in funzione per un periodo di tempo limitato. Non è stato possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini catturate erano state utilizzate solo per ottenere le prove dei furti commessi.


La videosorveglianza nascosta è quindi consentita solo come ultima risorsa, di fronte a “reati gravi” e con procedure spazio-temporali tali da limitare il più possibile l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può quindi diventare una pratica usuale.


In definitiva, nel rispetto della privacy dei lavoratori, è utile ricordare le regole stabilite dal Legislatore per l’installazione di apparati audiovisivi, ovvero che se il rappresentante del sindacato unitario (RSU) o il rappresentante della società (RSA) sono presenti nell’azienda, il datore di lavoro e i rappresentanti del sindacato devono cercare di sottoscrivere un accordo che regoli il funzionamento e l’uso dell’impianto.

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo o se la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza aziendale (RSA) non sono presenti nella società, il datore di lavoro deve chiedere all’Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente, l’autorizzazione di installazione dell’impianto, depositando un’apposita istanza.

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