Con il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, pubblicato in Gazzetta ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione.
Al riguardo, si segnala che l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui – con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus – il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi).
Si precisa che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrodi.
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura a partire dal 12 Novembre 2021, l’attestazione deve riferirsi a lavori che siano iniziati e certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori.
Per chiarimenti in merito all’introduzione del visto di conformità per i crediti fiscali, scrivi a Paola Gatti, paola.gatti@millergroup.it, Partner, Commercialista e Revisore Contabile di Miller Group.