Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento alle nuove misure previste per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19.
Il D.L. n. 19/2020 ha l’obiettivo di:
- razionalizzare la tipologia e il procedimento di adozione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia;
- coordinare gli atti adottati dai vari centri istituzionali e amministrativi;
- rafforzare le sanzioni in caso di violazione delle misure.
In particolare, il Decreto Legge prevede che possano essere adottate misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia sull’intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non superiore a 30 giorni.
Tali giorni saranno però reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio.
Tra le misure adottabili rientrano una serie di limitazioni a libertà e diritti costituzionalmente garantiti (es. libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, libertà di riunione, di culto e di insegnamento, libertà di iniziativa economica, diritto all’istruzione), riprendendo in sostanza quelle previste dai diversi provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Il DL, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, individuando nel DPCM lo strumento cardine, accompagnato da una serie di interlocuzioni preventive necessarie, a livello ministeriale e regionale, nonché dalla consultazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione Civile.
Al fine di coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi (Stato, Regioni e Comuni), è previsto inoltre che – per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario – le Regioni possano emanare ordinanze contenenti misure ulteriormente restrittive.
Tali misure potranno essere però prese esclusivamente negli ambiti di propria competenza, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento.
In ogni caso, i provvedimenti regionali non potranno incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, salvaguardando così l’uniformità delle misure di contenimento che limitano o addirittura precludono tali attività.
Ai Sindaci inoltre viene preclusa la possibilità di adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.
Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, che prevale su altre sanzioni economiche eventualmente previste.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, invece, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Va ricordato anche che per le persone risultate positive al Coronavirus la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora è punita con la reclusione da uno a cinque anni.
Per consultare nel dettaglio il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è possibile scaricare il documento a questo link.