Credito d’imposta per sanificazione ambienti

In corrispondenza dell’emergenza sanitaria è stato previsto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

In considerazione di una sempre più chiacchierata “fase 2”, che potrebbe consentire una lenta e graduale ripartenza del nostro paese, è doveroso ricordare che è stato introdotto un nuovo credito d’imposta dedicato alla sanificazione.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato una Circolare importante per definire dettagliatamente quali sono gli ambiti applicativi riferiti alle spese ammesse al credito d’imposta per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro.

In primo luogo l’articolo 64, al comma 1, della circolare numero 9 del 13 aprile 2020 -stabilisce quanto segue:

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

A quanto ammonta l’entità del credito d’imposta?

Il credito di imposta ammonta pertanto:

  • alla misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
  • fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.

A chi è rivolto

Questo incentivo è rivolto in particolare a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, pertanto a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro.

Gli obiettivi di tale misura sono in sintesi:

  • Incentivare la salubrità degli ambienti dove viene svolta l’attività lavorativa a vantaggio quindi del datore di lavoro e di tutti i dipendenti e collaboratori;
  • non gravare sulle finanze delle imprese che, a causa dell’emergenza sanitaria, devono fare i conti con la riduzione del volume di affari;
  • garantire che gli ambienti lavorativi e gli strumenti utilizzati dai dipendenti siano costantemente oggetto di sanificazione, così da contenere il contagio da Covid-19.

Quali sono le spese agevolabili?

Nel complesso sono agevolabili le spese per attività di sanificazione che riguardano:

  • La sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • la sanificazione degli strumenti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
  • l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Per quali dispositivi di sicurezza sono perciò ammesse spese detraibili?

La Circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli rispetto a quanto pubblicato qualche giorno fa dal Mise, specificando che sono ammesse spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio:

  • mascherine chirurgiche;
  • Ffp2 e Ffp3;
  • guanti;
  • visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • tute di protezione;
  • calzari.

Sono inoltre ammesse spese destinate all’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza in azienda, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono infine compresi il detergente mani e i disinfettanti.

In conclusione tale misura fa perciò parte di quel processo di disposizioni di sicurezza messe in atto nelle ultime settimane per limitare al massimo il contagio da Coronavirus.

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