Legge di Bilancio 2021: i chiarimenti dell’Inps in merito alle nuove agevolazioni per l’assunzione di donne

La Legge di Bilancio 2021 contiene molte novità e agevolazioni per le imprese che vogliono assumere donne. L’Inps è di recente intervenuto, fornendo le prime indicazioni in merito alla fruizione dell’agevolazione.

A introdurre il bonus assunzioni per le donne è l’art. 1 commi da 16 a 19 della legge 178/2020 (legge di Bilancio), il quale ha stabilito che, per le assunzioni di donne effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Lavoratrici per le quali spetta l’agevolazione

L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). Nello specifico si tratta di:

  1. donne che hanno compiuto almeno 50 di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi(per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Rapporti di lavoro incentivati

L’INPS chiarisce che l’incentivo in esame spetta per:

  1. le assunzioni a tempo determinato;
  2. le assunzioni a tempo indeterminato;
  3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonchè in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

Durata e misura dell’agevolazione

La durata massima dello sgravio varia in base alla tipologia di assunzione nel seguente modo:

  • per 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
  • per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’esonero dal versamento è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL. Non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (criterio U.L.A.), calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese successivo all’assunzione e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano.

Il calcolo deve essere effettuato secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, ma con una novità dettata dall’articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2021, che prevede specificatamente che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona (escludendo dal conteggio le sole “diminuzioni” del numero di occupati in altre società del gruppo).

Cumulo con altri incentivi

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Nelle diverse ipotesi in cui l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Autorizzazione della Commissione UE

Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

L’INPS ha precisato che si attende di conoscere l’orientamento della Commissione europea a seguito del quale verranno emanate le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Per avere maggiori dettagli su tutte le novità in materia di lavoro per l’assunzione di donne, scrivi a diego.albergoni@millergroup.it, Co-Founder di Miller Group e Consulente del Lavoro.

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