Il costo del personale sostenuto dalla società può rientrare tra le spese agevolabili, in riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, nella misura in cui il lavoratore partecipi di fatto all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. Questo è quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 485 del 14 novembre 2019, ripercorrendo i tratti fondamentali del bonus R&S.
Il suddetto interpello ha inoltre fornito chiarimenti in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Come disposto dall’arti. 3, D.L. n. 145 del 2013, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, opera per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Con riferimento al costo per il personale, l’art. 3 menzionato, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2017, al comma 6, riconosce come ammissibili al credito d’imposta, i costi relativi al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Sono state adottate le disposizioni applicative dell’agevolazione, tramite il D.M. 27 maggio 2015 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Inoltre, ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, i costi di competenza sono ammissibili al credito d’imposta.
Il costo del personale sostenuto dalla società, quindi, può rientrare tra i costi agevolabili, nella dimensione in cui il lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.