Prorogata la Rivalutazione dei Costi per Partecipazioni e Terreni

Una panoramica sulla nuova proroga e le modalità operative

La Legge di Bilancio per l’anno 2024 (L. 213/2023) ha nuovamente esteso l’opportunità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili. Questa agevolazione, originariamente prevista dagli articoli 5 e 7 della L. 448/2001, offre una via alternativa per la cessione a titolo oneroso di tali beni, permettendo la rideterminazione del costo o valore di acquisto al di fuori del regime d’impresa. La proroga copre il 2024 e coinvolge diverse categorie di contribuenti, comprese persone fisiche, società semplici, associazioni equiparate, enti non commerciali, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

 

Ambito soggettivo e beneficiari

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici e associazioni equiparate, enti non commerciali per attività non inerenti all’impresa, e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono beneficiare di questa agevolazione nel 2024.

 

Modalità di rivalutazione

La proroga offre due diverse modalità di rivalutazione a seconda del tipo di bene soggetto all’operazione.

  1. Partecipazioni in società non quotate e terreni. Per questi beni, è necessario che entro il 30 giugno 2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
  2. Partecipazioni in società quotate. Nel caso di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1 gennaio 2024, è possibile assumere il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

 

Misura e versamento dell’imposta sostitutiva

Per aderire alla rivalutazione nel 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio 2024. Per completare il processo, entro il 30 giugno 2024, il contribuente interessato deve far redigere e asseverare la perizia di stima da un professionista abilitato e versare l’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è fissata al 16% e può essere pagata in unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. Le rate successive alla prima saranno soggette a un interesse del 3% annuo a partire dal 30 giugno 2024.

 

Convenienza della rivalutazione

Per determinare la convenienza della rivalutazione, ciascun contribuente interessato deve confrontare l’ammontare dell’imposta sostitutiva con le imposte derivanti dalla tassazione ordinaria della plusvalenza. In generale, la rivalutazione è conveniente quando il costo storico del bene è molto basso.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito a questa importante opportunità fiscale: contatta Lorenzo Alfieri | Consulente Tax & Finance di Miller Group, all’indirizzo lorenzo.alfieri@millergroup.it oppure chiamando il 02.36762490

 

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