Al via alla riforma del lavoro sportivo in seguito alla pubblicazione del decreto correttivo bis (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120), con il quale viene rivista la disciplina delle prestazioni dei lavoratori sportivi nel settore dilettantistico, dei collaboratori amministrativo-gestionali e dei volontari.
In breve, la riforma dello sport ha introdotto nuove norme e regolamenti per i lavoratori sportivi dilettantistici, i collaboratori amministrativo-gestionali e i volontari, influendo sulla loro posizione previdenziale, fiscale e sugli adempimenti amministrativi.
Ambito di applicazione: definizioni
Il termine “lavoratore sportivo” include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, oltre a tutti gli altri tesserati che svolgono compiti indispensabili per la pratica sportiva. Le specifiche mansioni essenziali per l’attività sportiva saranno delineate dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport. Al contrario, non rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi coloro che si occupano di mansioni amministrativo-gestionali o compiti che non sono contemplati nei regolamenti sportivi.
Mentre, Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni affiliate a enti sportivi che operano nel settore dello sport senza perseguire scopi di lucro.
Rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo
I lavoratori sportivi possono instaurare rapporti di diversa natura, tra cui quelli di lavoro autonomo, lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, o prestazioni di lavoro occasionale, a seconda delle circostanze. In particolare, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è considerato il contratto tipico nel contesto del lavoro sportivo dilettantistico, quando vengono rispettati specifici criteri, ossia quando:
- la durata delle prestazioni contrattuali, sebbene continuative, non supera le 24 ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi;
- le prestazioni soggette al contratto devono essere gestite in conformità con le normative stabilite dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, inclusi quelli paralimpici, in termini di coordinamento tecnico-sportivo.
Disciplina previdenziale e fiscale
Per quanto riguarda la disciplina previdenziale e fiscale:
- Per i lavoratori sportivi subordinati, i compensi sono soggetti a contribuzione previdenziale, gestita dall’INPS.
- I lavoratori sportivi autonomi e coloro che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono godere di esenzioni contributive fino a un determinato importo.
- Fino a un limite annuo di 15.000 euro, i compensi dei lavoratori sportivi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.
- Gli obblighi assicurativi variano in base al tipo di rapporto lavorativo.
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
I lavoratori sportivi sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e, di conseguenza, è necessario adempiere ai seguenti obblighi:
- Elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Nomina del Medico Competente.
- Sottoposizione a sorveglianza sanitaria con rilascio dell’idoneità alla mansione.
- Fornitura di informazione e formazione ai lavoratori.
- Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari ai lavoratori.
- Nomina e formazione degli addetti all’emergenza incendio e al primo soccorso, nonché redazione di un piano di emergenza ed evacuazione.
Nuovi obblighi e adempimenti nella gestione del rapporto
È necessario effettuare le comunicazioni relative al rapporto di lavoro entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto, attraverso il Registro delle attività Sportive – RAS ovvero mediante UNILAV. L’omissione di queste comunicazioni potrebbe comportare sanzioni.
Per quanto riguarda la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori sportivi co.co.co è obbligatoria per i compensi annuali superiori a 5.000 euro, e può essere tenuta in via telematica. Inoltre, qualora il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi è obbligo di consegna del prospetto paga, ma vi è comunque l’obbligo di emissione del LUL.
Per ulteriori dettagli sui rapporti di lavoro, sui regimi previdenziali, fiscali e assicurativi, nonchè sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro consulta la nostra guida completa e contatta Alessio Ferrario | Consulente del lavoro di Miller Group, alessio.ferrario@studioalbergoni.it, tel. 02.36762490.